In questi giorni in cui è tornata più che mai alla ribalta la questione delle competenze professionali, mi aggiungo anche io al popolo dei “liberi sproloquiatori” e riporto qualche considerazione.
Come tutti ormai sappiamo, il correttivo al DM sulla classificazione del rischio sismico degli edifici cancella il riferimento ai titoli di studio e parla, più genericamente, di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
Il presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, Maurizio Savoncelli, dichiara: La sicurezza delle costruzioni deve essere auspicata su tutto il patrimonio edilizio esistente: non solo sui grandi fabbricati, ma anche sulle piccole modeste costruzioni. Chiarezza e strumenti operativi adeguati sono elementi indispensabili per raggiungere i risultati attesi dai cittadini e dal Paese.
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Andando un po’ indietro nel tempo, ricordo che le competenze professionali, citate nel DM, derivano da due leggi.
Il R.D. 274/1929 nel suo articolo 16, tra le cose che posso fare i Geometri riporta: “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”.
Questi ultimi aspetti sono stati poi ripresi e meglio specificati nel R.D. 2229/1939: “Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all’albo”.
Torniamo adesso ai giorni nostri; percorriamo i passaggi per arrivare ad attribuire una lettera (da A+ a G) all’edificio.
Il tecnico incaricato dovrà:
– svolgere una valutazione di sicurezza, ben codificata all’interno delle NTC2008 (rilievo geometrico strutturale e del danno, campagna diagnostica, elaborazioni numeriche);
– ricavare l’indice di rischio, un numero che rappresenta l’adeguatezza dell’edificio nei confronti delle verifiche minime richieste dalle attuali normative tecniche;
– tradurre il suddetto indice, con le modalità descritte nelle linee guida, in una lettera che esprime appunto la classe di rischio sismico dell’edificio allo stato di fatto.
Anche nel caso in cui si utilizzi il metodo semplificato per gli edifici in muratura, non è scontato avere una corretta diagnosi. Inoltre è necessario chiarire che interventi locali (come l’inserimento di catene) fatti a caso possono essere dannosi.
Prima considerazione: il fatto che una lettera sia facile da leggere per il cittadino, non significa che sia facile ricavarla.
Seconda considerazione: le costruzioni di modesta entità non esistono per il rischio sismico. Si muore anche per una tegola in testa.
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Terza considerazione: il R.D. del 1929 dice testualmente che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone.
Sintesi finale: i geometri potranno anche dichiarare una lettera di classificazione, ma non vedo in base a quale legge possano fare tutto quello che è necessario per ottenerla.
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