Fatture scartate e sconto in fattura: Entrate spiega come fare per il Superbonus

Entrate, con la risposta all’interpello n. 140/2024, chiarisce le modalità di gestione delle fatture elettroniche scartate dal Sistema di Interscambio (SdI) e il loro impatto sull’applicazione dello sconto in fattura per il Superbonus 110%

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 140/2024, affronta una questione relativa all’applicazione dello sconto in fattura per le fatture elettroniche scartate dal Sistema di Interscambio (SdI), nel contesto del Superbonus 110%.

Questa risposta fornisce chiarimenti essenziali per i contribuenti e i professionisti del settore fiscale, vediamo di seguito nel dettaglio.

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L’eBook, aggiornato alla conversione in legge del Decreto Superbonus o Taglia Cessione (legge 23 maggio 2024, n. 123 di conversione del decreto n. 39/2024), fornisce una guida completa e dettagliata sui controlli del Superbonus, le verifiche dell’ENEA ed dell’Agenzia delle Entrate e le sanzioni previste. L’autrice analizza le tipologie di controllo sui cantieri ancora aperti o già chiusi, le procedure di verifica e le responsabilità dei soggetti coinvolti. L’opera contiene anche il link al sito del MASE con l’elenco dei fabbricati potenzialmente soggetti ai controlli e un’appendice normativa con i decreti e le leggi citate nel testo.IL SUPERBONUS E IL PNRRQuesto capitolo analizza il Superbonus ed il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i controllori e le regole, le indagini dell’OLAF e gli uffici ministeriali coinvolti.EDIFICI ED ISPETTORIIn questo capitolo vengono fornite informazioni sui cantieri finanziati dal PNRR, le check list ed i verbali utilizzati durante i controlli, la scelta del campione e le fasi della verifica, nonché l’accesso nei cantieri.CONTROLLI DELL’ENEAQuesto capitolo descrive le procedure e le modalità operative dei controlli dell’ENEA, le verifiche preliminari, la scelta del campione ed i documenti da controllare. Si discute anche del tempo a disposizione per completare la verifica, delle ispezioni e della segnalazione immediata per chi si oppone all’accesso.VERIFICHE CATASTALIIn questo capitolo si spiega l’aggiornamento obbligatorio delle informazioni catastali, gli interventi che richiedono la comunicazione, gli impianti ed il cappotto. Vengono anche discusse le sanzioni previste.LAVORI NON CONCLUSIQuesto capitolo affronta l’obbligo di segnalazione alle Entrate per i lavori non conclusi, le opzioni disponibili, il recupero delle detrazioni non spettanti e la responsabilità dei cessionari.COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER NUOVI LAVORIIn questo capitolo si discute dei soggetti tenuti alle comunicazioni, dei dati da inviare all’ENEA, delle comunicazioni in materia di sismabonus, delle sanzioni e delle spese nei crateri sismici.SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE CREDITIQuesto capitolo fornisce informazioni sulla sospensione della compensazione crediti per chi ha debiti fiscali, compresi gli atti e le cartelle coinvolte.SANZIONI PER I PROFESSIONISTI TECNICIIn questo capitolo si parla delle asseverazioni e della responsabilità penale dei professionisti tecnici, nonché delle multe previste.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.

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Indice

Il quesito

Il contribuente, denominato ALFA, ha esposto una situazione in cui una fattura emessa il 28 dicembre 2023 e destinata a un privato è stata scartata dal SdI. Successivamente, la stessa fattura è stata rinviata con lo stesso numero e data.

Il problema si pone perché trattandosi di una fattura relativa al Superbonus 110%, per cui il principio di cassa non si applica, la data rilevante è quella dell’invio al SdI.

ALFA chiede se la fattura possa essere considerata emessa entro il 2023, permettendo così l’applicazione dell’aliquota del 110% o se debba essere soggetta alla percentuale ridotta del 70% prevista per il 2024.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che la fattura debba essere considerata trasmessa entro il 31 dicembre 2023, anche se scartata e successivamente corretta.

Di conseguenza, l’aliquota del 110% dovrebbe essere applicabile, poiché la trasmissione al SdI è avvenuta entro la fine del 2023, e lo scarto successivo e la riemissione non dovrebbero invalidare la data del primo invio.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere, sottolinea inizialmente che non è oggetto dell’interpello la verifica dei requisiti per la maturazione del Superbonus 110% o l’applicabilità dello sconto in fattura, aspetti per i quali rimanda ai documenti di prassi esistenti e ai chiarimenti già pubblicati.

Entrando nel merito del dubbio posto dal contribuente, l’Agenzia ribadisce che una fattura inviata al SdI ma scartata non può considerarsi giuridicamente esistente né emessa. Tuttavia, precisa che lo scarto non pregiudica la tempestiva emissione del documento, a condizione che il problema che ha causato lo scarto venga corretto entro cinque giorni dalla ricezione del messaggio di scarto. Questo principio è essenziale per garantire la validità della data di primo invio.

L’Agenzia spiega che una fattura inviata nei termini previsti dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, scartata dal SdI e rinviata nei cinque giorni successivi con lo stesso numero e data, può considerarsi tempestivamente emessa.

Se l’emissione della fattura per i servizi resi non è contestuale al pagamento, la data rilevante è quella dell’effettuazione dell’operazione, ossia del pagamento, anche tramite sconto. La fattura, se trasmessa al SdI nei termini di legge, risulterà correttamente emessa.

Attenzione alle tempistiche

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate conclude che la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente è condivisibile. Pertanto, una fattura inviata al SdI entro il 31 dicembre 2023, sebbene scartata e successivamente corretta entro i termini di legge, può essere considerata emessa nel 2023, permettendo l’applicazione dell’aliquota del 110%.

In sintesi, la chiave è la tempestiva correzione degli errori entro i termini previsti dalla normativa, che permette di mantenere la validità della data di primo invio al SdI.

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