Decreto Salva Casa: le nuove regole per il cambio di destinazione d’uso

Il decreto introduce significative modifiche all’articolo 23-ter del Testo Unico dell’Edilizia, vediamo cosa cambia

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Il decreto legge Salva-Casa è in Gazzetta, clicca qui per conoscere le modifiche al TUE. Tra le novità più rilevanti, introdotte dal Decreto Salva Casa, spiccano le modifiche riguardanti il cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari.

Il mutamento della destinazione d’uso si riferisce alla modifica della funzione di un immobile, ad esempio da residenziale a commerciale o viceversa.

Questo processo è fondamentale per adattare il patrimonio immobiliare alle esigenze economiche e sociali in evoluzione. Una regolamentazione più flessibile può incentivare la riqualificazione urbana e la valorizzazione degli immobili, contribuendo anche alla riduzione del degrado urbano.

Vediamo nel dettaglio quali sono le semplificazioni per il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari, previste dal nuovo Piano Salva Casa e come cambia il Testo Unico dell’Edilizia.

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Indice

Modifiche all’articolo 23-ter del TUE

Il decreto introduce significative modifiche all’articolo 23-ter del Testo Unico dell’Edilizia, semplificando il cambio di destinazione di singole unità immobiliari d’uso senza opere.

In particolare, il mutamento è sempre consentito all’interno della stessa categoria funzionale e tra categorie funzionali omogenee (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale) per singole unità immobiliari situate in zone A, B e C. Uno dei principi chiave introdotti è l’indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee.

Nella relazione illustrativa al Decreto Salva Casa, viene poi specificato che per unità immobiliare si intende l’elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale, esistente su una particella nell’ambito del Catasto dei Fabbricati, ferma restando l’ipotesi di fabbricati costituiti da un’unica unità immobiliare.

Con il Salva Casa, il cambio di destinazione d’uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Restano invece ferme le disposizioni del TUE nel caso in cui siano previste opere edilizie.

No all’obbligo di reperimento standard

Il decreto specifica che il mutamento di destinazione d’uso non è soggetto all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi.

Il Salva Casa infatti elimina l’obbligo di reperimento degli standard urbanistici previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 e il vincolo dei parcheggi stabilito dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Questo agevola il mutamento della destinazione d’uso di singole unità immobiliari, semplificando le procedure e favorendo la flessibilità nella gestione degli immobili, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali e delle normative di settore.

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