Nessuna cancellazione da Inarcassa fino a un anno di sospensione dall’albo professionale

Dal 20 marzo 2024, i professionisti sospesi dall’Albo per un periodo massimo di un anno possono mantenere la loro iscrizione a Inarcassa salvaguardando gli effetti ai fini della carriera previdenziale

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Con l’approvazione del decreto ministeriale datato 20 marzo 2024, si apre un nuovo capitolo per ingegneri e architetti membri di Inarcassa.

Il DM porta con sé la modifica dell’articolo 7 dello Statuto di Inarcassa introducendo un significativo cambiamento nella gestione delle sospensioni dall’Albo professionale.

La novità è che a partire dal 20 marzo 2024, i professionisti sospesi dall’Albo per un periodo massimo di un anno possono mantenere la loro iscrizione a Inarcassa salvaguardando gli effetti ai fini della carriera previdenziale.

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Indice

Cancellazione Inarcassa non più immediata

La decisione, presa dal Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa nel luglio 2023 e formalizzata con decreto nel marzo 2024, modifica radicalmente l’approccio alla gestione delle sospensioni dall’Albo.

Fino alla data del decreto, una sospensione, anche di breve durata, poteva comportare la cancellazione dall’iscrizione a Inarcassa, con conseguenze dirette sulla carriera previdenziale del professionista. La nuova regolamentazione stabilisce che per le sospensioni dall’Albo della durata massima di un anno, il professionista manterrà la sua iscrizione a Inarcassa, proteggendo così la continuità degli effetti ai fini della carriera previdenziale.

Come cambia l’articolo 7 dello statuto Inarcassa

L’articolo 7 dello Statuto di Inarcassa ora prevede che i professionisti sospesi dall’Albo per un periodo massimo di un anno manterranno la loro iscrizione a Inarcassa, a questi viene garantita la continuità dell’iscrizione purché soddisfino determinati requisiti come l’iscrizione all’Albo professionale, l’assenza di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie legate a rapporti di lavoro subordinato e il possesso di una partita IVA.
 
La sospensione dall’Albo per un periodo superiore ad un anno, al contrario, comporterà la decadenza dei requisiti di continuità dell’esercizio della libera professione e dunque la cancellazione dall’iscrizione a Inarcassa per l’intera durata del provvedimento di sospensione.

Più flessibilità a garanzia della continuità professionale e previdenziale

L’adeguamento dell’articolo 7 dello Statuto di Inarcassa rappresenta un passo avanti verso una maggiore flessibilità nel mantenimento della continuità professionale e previdenziale.

Questa misura supporta i professionisti ingegneri e architetti durante periodi di incertezza, come quelli derivanti da sospensioni temporanee.

Redazione Tecnica

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