Una recinzione metallica che poggia su una muratura in calcestruzzo armato, una muratura sormontata da pannelli metallici e un muro di contenimento. Sono interventi che richiedono, per essere realizzati, la concessione del permesso di costruire?
Riprendendo un tema già affrontato la scorsa settimana, torniamo sull’argomento del rilascio del permesso di costruire per particolari tipologie di interventi edilizi, che sono stati oggetto di diversi approfondimenti apparsi sul periodico L’Ufficio Tecnico a cura di Mario Petrulli e della nostra blogger Antonella Mafrica.
Gli interventi esaminati in questo post sono tutti inerenti la realizzazione di recinzioni per le quali la giurisprudenza ha indicato la necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire.
Il primo caso in cui è necessario un atto di autorizzazione è la “recinzione di un appezzamento di terreno di circa 300 mq. (…), costituita in parte da una muratura in c.a. delle dimensioni di mt. 5.90 x 1.15, sormontata per tutta la lunghezza da pannelli metallici di altezza di mt. 1.15 e in parte da un cancello, anch’esso in pannelli metallici, tipo scorrevole, dalle misure di mt. 5.80 x 2.30” e da “un riporto di terreno vegetale e strato di breccia, fino a colmare il dislivello con la quota del piano stradale“
A stabilirlo è stato il TAR Campania, Napoli, sez. VII, con la sentenza n. 5714 del 13 dicembre 2013.
Il secondo caso riguarda la realizzazione di un muro di contenimento a terrapieno della lunghezza complessiva di 28,00 metri, alto circa 2,40 metri.
A stabilirlo sono stati, a più riprese, il T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, con la sentenza n. 5702 del 12 dicembre 2013 e più recentemente il TAR Lombardia, Milano, sez. IV, con la sentenza n. 542 del 27 febbraio 2014, secondo cui i muri di contenimento “si differenziano sostanzialmente dalle mere recinzioni non solo per la funzione, ma anche perché servono a sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso. I muri di contenimento devono, quindi, presentare necessariamente una struttura idonea, per consistenza e modalità costruttive, ad assolvere alla funzione di contenimento“.
“Pertanto, il muro di contenimento, pur potendo avere, in rapporto alla situazione dei luoghi, anche concomitante funzione di recinzione, è tuttavia sotto il profilo edilizio un’opera più consistente di una recinzione (non essendo preordinata a recingere) e soprattutto è dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione ai profili dinanzi evidenziati. Il che esclude la sua riconducibilità al concetto di pertinenza, conseguendone, data la rilevanza delle modifiche che esso produce, sia la necessità della concessione edilizia, sia la legittimità, a torto contestata, dell’applicazione della misura demolitoria prevista per il caso di assenza di concessione” (cfr., ex plurimis, TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26 ottobre 2012, n. 4275).
Il terzo e ultimo caso in cui i giudici amministrativi hanno sancito la necessità del rilascio del permesso di costruire è relativo al caso della realizzazione di recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica.
La decisione è stata presa dal TAR Lazio, sez. Latina, nella sentenza n. 961 dell’11 dicembre 2013.
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