Edifici storici, sul ring per le Competenze Professionali

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Il sempre verde argomento delle competenze professionali per gli interventi sugli edifici storici: spettano agli architetti o agli ingegneri? Bella domanda, e stiamo attenti a rivolgerla a voi, diretti interessati, perchè gli animi potrebbero scaldarsi. Giustamente, perchè è un argomento molto interessante, dal punto di vista tecnico e da quello lavorativo. In ogni modo, cerchiamo di capire chi ha le competenze professionali per fare tali interventi, sulla base della normativa.

Il tema delle competenze professionali per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio suscita sempre notevole interesse, ma anche rivalità competitiva e controversie tra le varie categorie di professionisti della progettazione tecnica, per imprimere le proprie idee nella progettazione ed esecuzione degli interventi.

Spesso, infatti, insorgono controversie in ordine alla legittimità di determinazioni amministrative che sostanzialmente escludono i professionisti che appartengono alla categoria degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico.

Il diniego implicito è stato adottato in un caso similare dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici in ordine alla comunicazione di subentro di un ingegnere nell’incarico di direttore dei lavori relativi alla concessione edilizia rilasciata dal comune per la realizzazione di lavori su un immobile di interesse storico-artistico e in quanto tale sottoposto al vincolo di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il provvedimento è stato adottato sull’assunto che l’attività professionale in oggetto debba ritenersi inibita agli ingegneri, essendo riservata agli architetti, ai sensi dell’articolo 52, secondo comma, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (recante il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto).

La parte lesa ha impugnato il provvedimento negativo, deducendo in via principale la sua illegittimità per contrasto con la direttiva del Consiglio CE 10 giugno 1985 n. 384 (cui l’Italia ha dato esecuzione con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129) nella parte in cui la stessa, con il proposito di uniformare in ambito europeo le condizioni minime di formazione di coloro che operano nel settore dell’architettura, avrebbe sostanzialmente parificato i titoli di laurea in ingegneria ed in architettura, ricorrendo alcune condizioni minime in relazione ai percorsi formativi dei distinti corsi di laurea ovvero – a titolo transitorio – in relazione ad alcuni titoli rilasciati fino ad una certa data da istituzioni europee di formazione tassativamente indicate.

Da ciò i ricorrenti hanno tratto la conclusione secondo cui ogni discriminazione tra le due categorie professionali sarebbe illegittima alla luce del diritto comunitario e dei principi dallo stesso desumibili.

I Giudici hanno affermato che “è evidente l’arbitraria discriminazione a danno degli ingegneri civili italiani operata dalla norma in esame, i quali, equiparati agli ingegneri civili ed agli architetti europei dalla normativa comunitaria, possono esercitare, diversamente da questi ultimi, l’attività professionale riservata ai titolari di diploma di architetto in tutta l’Europa, ma non in Italia: discriminazione che, trovando causa nel contrasto tra la normativa nazionale e il diritto comunitario, va risolta con la disapplicazione della disciplina interna e la conseguente invalidità degli atti applicativi”.

Al riguardo si osserva:
– che nello stato attuale di evoluzione del diritto comunitario, la disciplina sostanziale dell’attività degli architetti e degli ingegneri non costituisce oggetto di armonizzazione, né di ravvicinamento delle legislazioni, così come risulta allo stato non armonizzata la disciplina delle condizioni di accesso a tali professioni;

– che l’ordinanza della Corte di giustizia del 5 aprile 2004 ha ipotizzato la sussistenza nell’ordinamento italiano di un’ipotesi di “reverse discrimination” in danno dell’ingegnere civile italiano e in favore di ogni altro ingegnere di altri Paesi UE, non ha in alcun modo affermato la sicura sussistenza di una siffatta discriminazione, ma ne ha soltanto ipotizzato la possibilità, al ricorrere di taluni presupposti soggettivi e oggettivi.

In particolare, con la decisione del 5 aprile 2004, la Corte di giustizia ha affermato che tale ipotesi potrebbe verificarsi solo quando il possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato da altro Paese dell’UE fosse espressamente menzionato negli elenchi redatti ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 85/384/CEE, ovvero nello speciale elenco transitorio di cui agli articoli 10 e 11 della medesima direttiva e laddove analoga possibilità fosse esclusa nei confronti di un professionista italiano in possesso dei medesimi requisiti.

Le competenze progettuali dei professionisti tecnici

La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare; – per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

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Mario Di Nicola

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