Prosegue il mini ciclo dedicato alla sicurezza sismica delle strutture prefabbricate. Dopo l’introduzione pubblicata lo scorso 9 aprile, l’ing. Nicola Mordà analizza il contesto della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tra gli aspetti che i sisma del 2012 in Emilia Romagna ha, purtroppo, evidenziato c’è stata la carenza in termini di sicurezza rispetto ad alcune azioni ambientali, quale appunto il sisma.
La questione, non solo per i funesti effetti prodotti in Emilia, meriterebbe una discussione più ampia che qui verrà tratteggiata nelle linee generali.
Tutti i lettori interessati all’argomento potranno partecipare al seminario tecnico gratuito Strutture prefabbricate e antisismica: prestazioni delle nuove costruzioni e adeguamento dell’esistente che si terrà il prossimo 16 maggio a Modena (clicca qui per l’iscrizione)
Il tema deve necessariamente partire dalle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e sul loro rapporto con le norme tecniche per le costruzioni (e relative istruzioni)
1. Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (s.m.i.)
2. Decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni
3. Circolare 2 febbraio 2009 n.617 Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008.
Per agevolare sia i datori di lavoro che i RSPP è interessare esaminare la tabella successiva.
Su una costruzione che ospita ambienti di lavoro incidono sia le norme tecniche, nelle stesse ipotesi di esecuzione di interventi già visti al capitolo 2, sia il d.lgs. n. 81/2008 i cui precetti sono di portata più ampia, e soprattutto estremamente chiari nell’individuare il percorso di messa in sicurezza.
La tabella 1 istituisce un confronto tra le modalità di azione delle norme appena citate, individuando i campi in cui le costruzioni esistenti possono trovarsi.
Immobili non classificabili ambienti di lavoro |
Immobili che risultano ambienti di lavoro |
---|---|
Esempio:
Edifici privati a destinazione residenziale; condomini |
Esempio:
Capannoni industriali |
Norma da rispettare:
D.m. 14.1.2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni |
Norme da rispettare:
DM 14.1.2008 Norme tecniche per le costruzioni D.lgs. 9.4.2008 , n. 81 s.m.i. Sicurezza sul lavoro |
Quando:
Se si eseguono determinati interventi (es. alcune ristrutturazioni ) difetti o segni di dissesto occorre seguire le prescrizioni del Cap. 8. |
Quando:
Va rispettato sempre il d.lgs. 81/2008 In caso di alcuni interventi edilizi valgono le disposizioni del DM 14.1.2008 valido per tutte le costruzioni. |
Come noto il d.lgs. 81/2008 s.m.i. costituisce “… il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro” (art. 1) e “…. si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” (art. 3.).
L’ALLEGATO IV – Requisiti dei luoghi di lavoro è la parte del decreto che riveste maggiore importanza per il tema in discussione, sia perché indica la ratio che il legislatore ha posto a base delle norma, sul punto specifico, sia perché fornisce il quadro entro al quale occorre riferirsi per inquadrare l’argomento.
Per sintetizzare si può dire che il luogo di lavoro deve essere un ambiente sicuro dove i rischi sono stati valutati e minimizzati, in relazione al progresso tecnico.
ALLEGATO IV: REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.1. Stabilità e solidità
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.
1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.
1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
[…]
L’Art. 1.1.1 è limpido e non lascia alcun dubbio interpretativo circa i requisiti che gli ambienti di lavoro devono possedere rispetto alle caratteristiche ambientali.
Ciò significa che se in un dato momento le caratteristiche ambientali mutano la loro entità occorre che valutare la stabilità del luogo di lavoro in relazione alla variazione detta.
La portata dell’articolo è ampia e non riguarda il solo sisma, ma l’intero quadro delle caratteristiche ambientali (neve, vento ecc.).
L’onere della valutazione, gestione e minimizzazione dei rischi è, oltre che per legge anche per giurisprudenza consolidata, resta in capo al datore di lavoro.
Nel caso specifico delle strutture investite dal sisma dell’Emilia, una questione che sarebbe da affrontare assieme alle modalità di collasso, è perché la struttura ha potuto subirle. Ovvero perché, in quanto ambiente di lavoro non è stato sufficiente solido o, ancora, traslando la questione perché una struttura che ha subito una variazione di scenario ambientale non è stata corretta rispetto a tale variazione.
Su questo tema si entrerà in modo più specifico nella terza ed ultima nota.
In ultimo è interessante segnalare il ruolo dell’RSPP in tema si azioni ambientali e sicurezza strutturale.
La figura è prevista all’art. 2 lettera f) del d.lgs. 81/2008 e, sinteticamente egli è il fulcro del sistema sicurezza dal momento che tale soggetto deve favorire con il proprio operato una politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, oltre che controllare che venga data attuazione agli interventi previsti dal documento di valutazione dei rischi predisposto. […]
Secondo la recente giurisprudenza il RSPP è un soggetto appositamente designato dal datore di lavoro che si avvale, appunto, di una sorta di “consulente tecnico” per colmare un proprio deficit conoscitivo.
Di conseguenza, un mancato adempimento (ovvero un assolvimento parziale, erroneo o, comunque, insoddisfacente) di quei compiti di carattere consultivo che la legge prevede (ed impone) a vantaggio (più che a carico) del datore di lavoro non può che fondare un’eventuale conseguente responsabilità anche del RSPP, qualora ne consegua un evento lesivo della salute o della sicurezza di terzi.
Alla luce delle considerazioni esposte la risposta alla questione posta in precedenza comincia ad avere un primo livello di risposta, squisitamente tecnica e logica in termini di percorso giuridico.
La nota successiva entrerà in alcuni dettagli normativi che chiudono, a parere dello scrivente, la questione appena posta.
Articolo dell’Ing. Nicola Mordà DoMo Studio Torino
L’ing. Nicola Mordà, autore del manuale di prossima pubblicazione sul comportamento e adeguamento sismico delle strutture prefabbricate, sarà uno dei relatori del convegno Strutture prefabbricate e antisismica: prestazioni delle nuove costruzioni e adeguamento dell’esistente che si terrà a Modena il prossimo 16 maggio 2014 (convegno a partecipazione gratuita previa iscrizione, posti limitati). Gli altri relatori saranno l’ing. Ermanno Papazzoni, esperto di progettazione di strutture prefabbricate in c.a. e c.a. precompresso, e il geologo Alessandro Boni, specializzato in studi geotecnici su terreni di fondazione destinati alla costruzione di strutture prefabbricate.
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