Nelle scorse settimana ci siamo occupati delle sanzioni a cui vanno incontro i certificatori energetici in caso di infedele redazione dell’APE. Oggi riprendiamo l’argomento della certificazione energetica presentando uno schema di sintesi che riepiloga i requisiti professionali dei professionisti abilitati alla certificazione energetica direttamente o tramite un corso autorizzato secondo la procedura pubblicata a fine novembre dal Ministero dello sviluppo economico.
I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici vengono definiti dal DPR 75/2013, la cui analisi dettagliata è stata realizzata su queste pagine dall’ing. Enrico Ninarello.
Il decreto stabilisce che sono abilitati a essere certificatore energetico i tecnici abilitati (operanti anche in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche e private); gli gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, nell’ingegneria civile e impiantistica; gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia; le società di servizi energetici (ESCO).
Nella tabella che segue, tratta dal Rapporto sulla Certificazione Energetica 2013, sono riportati i titoli di studio che un tecnico abilitato deve possedere per poter essere qualificato come certificatore energetico.
Per ogni tipologia di requisito viene indicato anche l’appropriato riferimento legislativo e viene indicato se il requisito stesso consente l’abilitazione diretta o solo a seguito di un apposito corso di formazione con esame finale.
A tutti i nostri lettori ricordiamo anche di consultare la Pagina Speciale Certificazione Energetica e APE aggiornata in tempo reale dalla nostra Redazione
| Rif. legislativo | Abilitati | Abilitati
 con corso  | 
|---|---|---|
| DM 16.3.2007 | laurea magistrale in una
 delle classi LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM- 35, LM-53, LM-69, LM-73, laurea conseguita nelle classi: L7, L9, L17, L23, L25  | 
laurea magistrale in una
 delle lassi LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79 laurea conseguita nelle classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35,  | 
| DM 28.11.2000 | laurea specialistica nelle
 classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S  | 
laurea specialistica nelle
 classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S  | 
| DM 5.5.2004 | Corrispondente diploma di
 laurea  | 
Diploma di laurea
 corrispondente  | 
| DM 4.8.2000 | laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20 | Laurea conseguita nelle
 classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32  | 
| DPR 15.3.2010 n. 88 | diploma di istruzione
 tecnica, settore tecnologico negli indirizzi e articolazioni: – C1 «meccanica, meccatronica ed energia» articolazione «energia», – C3 «elettronica ed elettrotecnica» articolazione «elettrotecnica» – C8 «agraria, agroalimentare e agroindustria» articolazione «gestione dell’ambiente e del territorio» – C9 «costruzioni, ambiente e territorio, o diploma di geometra  | 
Indirizzi e articolazioni
 diversi da quelli indicati  | 
| DPR 30.9.1961 e s.m. | Diploma di perito
 industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica.  | 
Diploma di perito
 industriale con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati.  | 
| Note | Titoli di cui alla colonna
 precedente se non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi.  | 
                        
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
        
    
        
    
        
    
        
    
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