Le amministrazioni pubbliche territoriali – in modo particolare, le Regioni e le Province – hanno, tra vari compiti in materia ambientale, il delicato incarico di pianificare le aree geografiche di propria competenza individuando, tra le altre cose, anche le zone idonee ad accogliere gli impianti di gestione (recupero, smaltimento) di rifiuti, chiaramente operando delle valutazioni che tengano conto del territorio circostante e, in generale, di tutte le realtà preesistenti (cfr., ad es., art. 197, comma 1, lett. d), d.lgs. 152/2006, Testo Unico Ambiente).
Nell’esaminare tutti gli interessi in gioco al momento di operare una scelta strategica di piano, può accadere che l’ente a ciò preposto, fatta la sua scelta, imponga delle forme di salvaguardia e di protezione specifiche per rendere meno impattante (in senso lato, non solo parlando di stretto “impatto ambientale”) possibile la collocazione, per esempio, di un impianto di smaltimento con la popolazione circostante.
Ad esempio, imponendo delle fasce di rispetto dall’impianto di gestione rifiuti. Invocando il principio di prevenzione suggellato dall’art. 179, Testo Unico Ambiente, il T.A.R. Sardegna (Cagliari, I, n. 755/2013) ha ritenuto pienamente legittimo un piano di gestione dei rifiuti speciali che utilizzi, come criterio prioritario, quel principio, prescrivendo fasce di rispetto fra impianti e strutture collettive (nella specie, un carcere minorile), senza che, al riguardo, possano rilevare distinzioni fra tipologie di impianti (nella specie, ritenendo ragionevole il trattare, con pari rigore, impianti di “incenerimento” tradizionale e impianti di pirolisi, trattandosi comunque di processi di combustione finalizzati alla produzione di gas, come tali in grado di produrre fumi, polveri ed altre emissioni).
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