L’agenzia delle Entrate ha pubblicato una Circolare che spiega come selezionare i pagamenti più favorevoli per ottenere la detrazioni del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia: si può scegliere quali bonifici del 2012 detrarre. Lasciando da parte gli interventi effettuati prima del 26 giugno 2012 e detraibili al 36%, si possono selezionare quelli pagati in seguito a questa data e per i quali c’è la possibilità di avere la detrazione del 50%. Occorre precisare che le detrazioni per i lavori di ristrutturzione della casa sono detraibili al 50% dal 26 giugno 2012 ed entro il 30 giugno 2013, data in seguito alla quale tornano a essere detraibili al 36% (leggi lo speciale Detrazioni 50%)
La Circolare che spiega tutto nel dettaglio è la 13/E dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione di esecuzione dei lavori (detraibili al 36-50%) il cui ammontare è superiore a 51.645.68 euro non è necessaria, neanche se si considera il fatto che l’importo massimo per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno del 2013 è stato alzato da 48mila a 96mila euro.
Se, per ristrutturare o costruire l’abitazione principale, c’è un mutuo ipotecario diviso a metà tra due coniugi, essendo l’abitazione in comproprietà, il coniuge al quale non sono intestate le fatture può detrarre il 50% solo se scrive sulle fatture che le spese di costruzione sono state divise a metà tra i due coniugi.
Infine, in caso di decesso dell’intestatario dei lavori di ristrutturazione, le rate non ancora pagate della detrazione 36-50% vengono trasferite all’erede che diventa titolare del contratto di locazione e che mantiene il possesso materiale e diretto del bene.
La Circolare aggiunge anche che, se i lavori per il risparmio energetico (detraibili al 55% – leggi lo speciale Detrazioni 55%) sono stati finiti a conclusione del 2012 e le spese sono state pagate nel 2012 e anche nel 2013, all’Enea la comunicazione va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
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