L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria può essere concessa a tutti gli interventi in cui non si applica un aumento del volume/superficie, quindi anche ai vani tecnici.
Lo ha stabilito il T.A.R. Puglia con la sentenza n. 35/2013 che ha accolto il ricorso del proprietario di un immobile bloccato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici per aver effettuato interventi di manutenzione. Il ricorrente, dopo aver sostenuto interventi per il rinnovamento degli impianti tecnologici, aveva sopraelevato alcuni muri esistenti e ricostruito la copertura del tetto. Per questo intervento il Comune ha rilasciato il titolo abilitativo, ma la Soprintendenza ai Beni Architettonici ha espresso parere contrario.
I giudici hanno accolto il ricorso perchè il vano in questione è un un vano tecnico realizzato per ospitare gli impianti senza così aumentare il carico urbanistico.
“Premesso che – si legge nella sentenza – nella fattispecie oggetto di gravame è pacifico in atti che l’intervento abusivo consiste in un “vano tecnologico”, in quanto espressamente riconosciuto come tale anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio …, la questione centrale posta dall’odierno ricorso è stabilire se la realizzazione di un vano tecnico possa rientrare tra i cosiddetti “abusi minori” per i quali è ammissibile la relativa sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 146, comma 4 e 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 181, comma 1-ter, avente lo stesso contenuto del citato art. 167, comma 4, articoli questi ultimi disciplinanti, rispettivamente, le sanzioni amministrative e le sanzioni penali”.
I giudici ritengono che “i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale che non risultano particolarmente pregiudizievole per il territorio, sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale”.
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