Preso atto che la proroga per l’accatastamento fabbricati rurali non è passata e che, anzi, abbiamo dovuto anche assistere al giallo dell’emendamento scomparso (leggi Proroga accatastamento fabbricati rurali, il giallo dell’emendamento scomparso), rimane sul tavolo un aspetto non accessorio: cosa faranno per il pagamento dell’IMU i proprietari di immobili rurali iscritti al catasto terreni e le cui pratiche non sono state perfezionate in tempo?
Ricordiamo, infatti, che la migrazione dal catasto terreni al catasto civile urbano dei fabbricati rurali era stato deciso dal Decreto Salva Italia per consentire l’emersione al fisco di questi immobili, in modo da poterli assoggettare all’IMU. E la scadenza per il saldo IMU è prossima: il 17 dicembre 2012.
Iniziamo con il dire che, comunque, i proprietari di fabbricati rurali non ancora accatastati saranno costretti al pagamento di una sanzione. Se la pratica di trasferimento al catasto urbano avverrà entro 90 giorni dal termine scaduto del 30 novembre (quindi fino al 28 febbraio 2013), la sanzione da pagare sarà ridotta e ammonterà a 104 euro.
Ma per il pagamento dell’IMU? Come sottolinea in una recente circolare il CNG, il Decreto Salva Italia consente il pagamento dell’imposta municipale sugli immobili anche sulla base di una rendita presunta o provvisoria di unità similare già iscritta in Catasto.
È dunque in ragione di questo elemento che il Collegio nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati consiglia fino al 17 dicembre 2012 (scadenza del saldo IMU) di indicare ai proprietari di fabbricati rurali una rendita presunta, calcolata per l’effettiva consistenza dell’immobile, con la quale gli stessi proprietari, potranno pagare l’IMU entro i termini di legge (consulta la Mappa delle Aliquote IMU d’Italia).
Non si scappa, invece, dal pagamento della sanzione (ancorché ridotta) dovuta al ritardo della presentazione della domanda di accatastamento fabbricati rurali, evitabile o modificabile solo in un caso: l’inserimento della proroga contenuta nell’emendamento Izzo (o in un nuovo emendamento) in qualche altro dispositivo legislativo di fine anno.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento