La legittimazione ad impugnare le varianti al piano regolatore generale si individua in capo al soggetto titolare del diritto di proprietà dell’immobile coinvolto dagli interventi da realizzare sulla base delle varianti impugnate. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Catania, con la sentenza n. 2207 del 20 settembre 2012.
Il Tribunale amministrativo in questione ha ritenuto inammissibile per difetto d’interesse il ricorso proposto avverso la variante di piano regolatore generale ove le rettifiche da essa introdotte non riguardino in alcun modo l’area di proprietà del ricorrente e, inoltre, non modificano la zonizzazione e la relativa disciplina urbanistica.
I Giudici hanno rilevato che, sia le censure di ordine procedimentale attinenti alla mancanza del necessario parere del Genio civile, sia quella che denuncia il mancato rispetto degli standard urbanistici, risultano formulate in maniera del tutto sganciata da ogni considerazione circa la posizione personale del ricorrente, la ricaduta negativa che gli atti impugnati abbiano determinato sui beni del ricorrente e la compromissione delle sue ambizioni edificatorie.
In sostanza, nel ricorso non viene specificato se e come l’impugnata variante al piano regolatore risulti direttamente lesiva nei confronti del ricorrente, mancando qualsiasi indicazione sull’eventuale riduzione delle sue facoltà di edificazione, ovvero sminuisca il corredo degli standard urbanistici a danno diretto dell’area di sua proprietà.
Il ricorso amministrativo in esame, quindi, si configura come mezzo di contestazione generale dello strumento urbanistico, attivabile da chiunque, al solo scopo di rimediare a presunti vizi di legittimità procedurale, senza evidenziare alcuna corrispondenza fra i vizi denunciati, la sfera soggettiva lesa e l’interesse perseguito dal ricorrente.
Tale impostazione confligge con il principio generale che regola il processo amministrativo, in base al quale il ricorso può essere proposto da chi subisce una diretta lesione nella sfera giuridica personale e ritragga quindi concreta utilità dall’eventuale accoglimento del gravame e pertanto, con tale motivazione, è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Catania, raggiunte con la citata sentenza n. 2207 del 20 settembre 2012, trovano conforto nella giurisprudenza di settore, quale “la legittimazione ad impugnare le varianti al piano regolatore generale si individua in capo al soggetto titolare del diritto di proprietà dell’immobile coinvolto dagli interventi da realizzare sulla base delle varianti impugnate.” (Cons. Stato, VI, 5839/2008), “è inammissibile per difetto d’ interesse il ricorso proposto avverso la variante di piano regolatore generale ove le rettifiche da essa introdotte non riguardino in alcun modo l’area di proprietà del ricorrente né ne modifichino l’azzonamento e la relativa disciplina.” (Cons. Stato, IV, 1653/2009).
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