Con la circolare n. 47/2012 diffusa ieri, l’Inps ha chiarito quali siano i documenti che, nonostante la decertificazione, prevista dalle norme per la semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, non possono essere sostituiti da un’autocertificazione.
Come è noto, le nuove norme nel collegato al lavoro, in vigore a partire dal 1° gennaio 2012, sono finalizzate all’eliminazione della produzione di certificazioni da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche o ai gestori di pubblici servizi e sanciscono l’obbligo per i pubblici uffici di acquisire le informazioni, i dati e i documenti di cui necessitano per lo svolgimento della propria attività istituzionale direttamente presso le altre amministrazioni che li possiedono oppure di accettare dall’utenza soltanto dichiarazioni sostitutive.
Alcuni documenti però non possono essere sostituiti da una semplice autocertificazione. Il DURC, per esempio, rientra in questa categoria, come peraltro già confermato a fine gennaio dal Ministero del lavoro e ribadito da una nota congiunta Inail e Inps (leggi Il DURC non è autocertificabile: la conferma di Inps e Inail).
Oltre al DURC, si legge nella circolare Inps, non possono essere autocertificati gli attestati di regolarità contributiva, il certificato di agibilità e la certificazione di esposizione all’amianto.
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