Costi della sicurezza da indicare da contratto negli appalti d’impresa

In caso di appalti privati (d’impresa) di quali costi della sicurezza parliamo? Quali costi devono essere indicati “contrattualmente”? Ecco i dettagli

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In caso di appalti privati (d’impresa) di quali costi della sicurezza parliamo? Quali costi devono essere indicati “contrattualmente”? A queste domande risponde Marco Vinci, esperto di sicurezza sul lavoro ed editorialista della rivista Progetto Sicurezza, dal quale è stato tratto questo articolo.

È utile in primo luogo ricordare che la stima dei costi della sicurezza era un obbligo nel caso dei cantieri temporanei e mobili in cui si realizzavano lavori edili o d’ingegneria civile, disciplinati dal d.lgs. n. 494/1996 e dal d.P.R. 222/2003 (norme abrogate).

Per effetto del comma 5, dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, nel contratto d’appalto, di subappalto e di somministrazione di beni (e servizi non essenziali), dovranno essere specificatamente indicati, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto.

Quali costi vanno indicati contrattualmente?

I costi della sicurezza del lavoro da indicare contrattualmente, sono quelli relativi alle misure di cooperazione e coordinamento conseguenti all’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e finalizzati all’eliminazione o riduzione delle interferenze lavorative proprie delle opere o dei servizi o, comunque, quelli relativi a particolari misure che, rendendosi necessarie solo per i lavori interni oggetto dell’appalto (del subappalto e della somministrazione di beni e servizi non essenziali), ne impongono la deduzione contrattuale, essendo diversi in conseguenza della tipologia dei lavori e, quindi, variabili da appalto ad appalto.

La disciplina di cui al comma 5, art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 estende a tutti i contratti di appalto, subappalto, somministrazione di beni e servizi non essenziali interni (e non più, quindi, solo a quelli rientranti nella speciale disciplina dei cantieri) la previsione della nullità del contratto in caso di mancata specificazione  dei costi relativi alla sicurezza.

L’indicazione dei costi della sicurezza deve essere congrua, analitica (per singole voci, a corpo o a misura) riferita ad elenchi di prezzi standard o specifici, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato.

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I costi da indicare nel contratto (anche mediante il DUVRI), per lo specifico appalto (ma non concernenti lo specifico rischio dell’appaltatore) sono i seguenti:

  • costo relativo alla formazione ed all’addestramento dei lavoratori impiegati;
  • costo degli apprestamenti di sicurezza utilizzati;
  • costi relativi ai mezzi  di protezione collettiva;
  • costi relativi all’acquisto dei Dispositivi di Protezione  individuale;
  • costi relativi a procedure di sicurezza;
  • costo per lo sfasamento temporale dei lavori per evitare  le interferenze;
  • costi sostenuti per  consulenze  di professionisti specializzati in materia di sicurezza .

Infine, occorre tenere presente che la disciplina  degli appalti pubblici relativa alle offerte anomale eccessivamente basse non si applica agli appalti interni d’impresa del settore privato. In tali contratti gli unici costi della sicurezza connessi allo specifico appalto, da indicare a pena di nullità, sono quelli necessari per eliminare o ridurre le interferenze pericolose.

A cura di Marco Vinci

Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc

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