Bonus Barriere 75%: quando si rischia l’esclusione anche sulle spese 2025

Niente più Bonus Barriere 75% per il 2026, e senza fine lavori e asseverazione entro la prossima dichiarazione dei redditi, l’aliquota del 75% non spetta nemmeno per le spese pagate nel 2025.

Lisa De Simone 16/01/26
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Niente più Bonus Barriere 75% per il 2026. Per chi ha ancora lavori in corso è obbligatorio completarli prima della presentazione della prossima dichiarazione dei redditi, altrimenti non sarà possibile usufruire dell’aliquota maggiorata neppure per le spese sostenute lo scorso anno.

Condizione indispensabile per l’agevolazione, infatti, è l’asseverazione del rispetto dei requisiti di accessibilità dell’intervento, che in quanto tale può essere rilasciata solo a fine lavori. Senza asseverazione si ha diritto solo all’agevolazione per ristrutturazione con le aliquote ordinarie al 50% se prima casa o al 36% per gli altri immobili, in quanto per il bonus casa non sono richieste certificazioni aggiuntive. E per chi ha pagato tutti i lavori a fine anno ecco come scoprire se la spesa rientra nell’aliquota più alta o in quella ordinaria.

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Lisa De Simone | Maggioli Editore 2026

Interventi e spese

Il Bonus Barriere 75% è stato introdotto con la legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) che ha inserito l’art. 119-ter nel decreto Rilancio (dl 34/2020). Per questa detrazione erano stati introdotti massimali di spesa differenziati per tipologia di edificio: 50.000 euro per edifici unifamiliari e singoli appartamenti, 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità negli edifici da 2 a 8 appartamenti, 30.000 euro moltiplicati per gli edifici più grandi. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) e per i primi due anni è stata applicata ad ampio raggio, grazie alle indicazioni date dall’Agenzia delle entrate.

A fine 2023, con il decreto 212/2023, il governo ha però ristretto di molto l’applicazione del bonus, limitandolo alla sola installazione di montascale, ascensori e interventi sulle rampe. Nuovi infissi, pavimenti, servizi igienici e automazione degli impianti, in precedenza ammessi, sono stati esclusi perché ritenuti lavori troppo generici per dare diritto all’aliquota maggiorata. Inoltre la durata delle rate è stata portata da 5 a 10 anni.

Asseverazione obbligatoria

Con l’art. 3 dello stesso decreto è stato poi introdotto un obbligo fondamentale ai fini del diritto alla detrazione del 75%: quello di dotarsi di un’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità indicati nel DM 236/1989. In pratica l’asseverazione è condizione indispensabile per ottenere il Bonus Barriere.

L’asseverazione in quanto tale deve essere rilasciata da un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere) sotto la sua responsabilità civile e penale. Come espressamente precisato dalle norme, infatti, “Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati”.

Per il diritto all’aliquota del 75% in pratica non è sufficiente la semplice dichiarazione dell’installatore o del fornitore, ma occorre la documentazione aggiuntiva necessaria a garantire il rispetto effettivo delle prescrizioni tecniche sia dei singoli beni, sia relativamente alla realizzazione dei lavori. Ovviamente l’asseverazione può essere redatta solo a lavori conclusi, rafforzando così il legame tra completamento dell’intervento e diritto alla detrazione, un principio generale che vale per tutti i bonus edilizi che possono essere riconosciuti solo a fronte di lavori “realizzati”.

Completamento lavori obbligatorio per il bonus maggiorato

Di fatto questo principio consolidato ha acquisto forza di legge grazie all’art. 1 dello stesso decreto 212/2023 che ha introdotto, ai soli fini del Superbonus in caso di cessione del credito, un’eccezione alla regola secondo la quale, appunto, i bonus per gli interventi edilizi “sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso”. Tolto il caso specifico, quindi, il mancato completamento dell’opera fa decadere il diritto alla detrazione. Di fatto l’agevolazione fiscale è riconosciuta anche a fronte del pagamento degli acconti, ma si perde se l’intervento non si conclude.

Nel caso specifico del bonus 75%, questo principio si salda con l’obbligo di asseverazione tecnica: senza questo documento mancano i presupposti, e poiché il documento non può essere rilasciato prima della conclusione dei lavori, questi debbono necessariamente essere chiusi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si vuol fare valere il diritto alla detrazione.

In caso contrario si tratta di interventi ancora in corso, per cui le somme pagate nel 2025 restano acconti e danno diritto solo al 50% (o 36% per seconda casa), in quanto la lista degli interventi ammessi rientra comunque nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria (ammessi al Bonus Ristrutturazione/Bonus Casa).

Principio di cassa e spese di fine anno

Per chi avesse pagato i lavori “in corsa” a fine anno e si stia chiedendo se la spesa rientra o non nel bonus maggiorato ecco come scoprirlo. Come chiarito da tempo dall’Agenzia delle entrate, infatti, in applicazione del principio di cassa la spesa pagata con bonifico si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento. Non ha rilevanza ai fini fiscali, invece, la data di addebito sul conto corrente (Agenzia entrate, Telefisco, 1 febbraio 2024).

Così in particolare per un bonifico ordinato il 29 dicembre 2025 con addebito il 2 gennaio 2026, la spesa va considerata come sostenuta nel 2025. Quindi in questo caso, fatto salvo ovviamente l’obbligo di fine dei lavori, si può avere il bonus al 75%.

Tabella di riepilogo condizioni detrazione

CondizioniBonus Barriere ArchitettonicheDetrazione ordinaria
Anno spesa2025 2026
Aliquota75%50% prima casa, 36% seconda
InterventiSolo montascale, ascensori, rampeTutti gli interventi che rientrano nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche
Stato lavoriConclusi prima della presentazione del 730/2026Ancora in corso alla stessa data
Asseverazione DM 236/89ObbligatoriaNon richiesta

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