ENEA aggiorna la nota delle indicazioni tecniche e normative relative ai materiali isolanti, necessarie per l’accesso alle detrazioni fiscali.
La nuova nota, infatti, va ad aggiornare la precedente che risaliva a circa sei mesi fa, aggiungendo ulteriori informazioni riguardanti l’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico degli edifici.
Viene infine aggiunta una sostanziosa sezione riguardante i prodotti con e senza marcatura CE, aggiungendo una tabella riportante l’elenco delle norme armonizzate per materiali isolanti.
Vediamo in dettaglio quali sono le novità.
Materiali isolanti: ENEA fornisce nuovi chiarimenti
Come anticipato, la nuova nota sulla prestazione del materiali isolanti, fornisce diverse precisazioni in più rispetto alla precedente.
In primo luogo vengono precisati i requisiti da rispettare per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste da:
– Superbonus 110%;
– ecobonus;
– bonus facciate (se l’intervento risulta energeticamente influente).
In questo caso dovranno essere rispettati:
- i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
- i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali, che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.
In secondo luogo, ENEA, in questa seconda versione, pone l’accento sull’aspetto tempistiche, specificando che:
– per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel Decreto 11 marzo 2008 coordinato con il Decreto 26 gennaio 2010;
>>Leggi il Decreto 11 marzo 2008 con relative modifiche <<
– per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del Decreto interministeriale 6 agosto 2020.
In fine viene ribadita la norma UNI EN ISO 6946, e l’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017 per la messa in commercio dei prodotti da costruzione, come base per il calcolo del valore della trasmittanza dell’elemento edilizio.
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Materiali isolanti: la classificazione della nota
All’interno della nota troviamo una corposa sezione dedicata ai materiali. A questo proposito viene specificato che nel caso di “materiale isolanti omogenei” si possono trovare due diverse varianti in commercio.
Prodotti marcati CE
Per avere la marcatura CE un prodotto deve rientrare nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o essere conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione.
La dichiarazione di prestazione, inoltre, deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso Regolamento 305 come modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014.
Ancora, nella nota, viene inserita una tabella con l’elenco delle norme armonizzate per materiali isolanti al 2 dicembre 2020 con la relativa data di entrata in vigore della marcatura CE obbligatoria.
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> Clicca qui per consultare l’elenco di tutte le norme di prodotto armonizzate <<
Prodotti senza marcatura CE
Per questa classe di prodotti, la nota specifica che: “in assenza di marcatura CE, oppure in presenza di marcatura CE ma nel caso in cui la dichiarazione di prestazione non riporti i valori dichiarati dal Fabbricante per le caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 (risparmio energetico e ritenzione del calore), valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia”.
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Nel caso di un “materiale isolante riflettente“, i valori di resistenza termica indicati dal produttore sono valutati in accordo con la norma UNI EN 16012 dedicata ai materiali riflettenti che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine.
Qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6 ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 i valori di resistenza termica sono desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore.
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