Ecobonus croce e delizia: dopo la fine del Superbonus, per la detrazione per l’efficienza energetica restano sul tavolo dubbi e perplessità, a partire dall’obbligo di asseverare la congruità delle spese. C’è molta confusione infatti sull’obbligo di asseverazione con computo metrico introdotto a suo tempo ai fini delle opzioni alternative alla detrazione, ma che per alcuni interventi di Ecobonus è tuttora necessario.
Per tutti gli altri, poi, l’asseverazione non serve ma il rispetto dei tetti massimi di spesa fissati a livello ministeriale è obbligatorio, pena la perdita della detrazione sulla quota di spesa che sfora il costo massimo. In questa mini guida tutto quello che occorre sapere per districarsi tra regole e documenti e non mettere a rischio l’agevolazione.
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Indice
Rendite catastali e bonus edilizi: come mettersi in regola
Affrontare le rendite catastali e i relativi obblighi non è mai stato così semplice. Questo eBook, scritto con chiarezza e competenza da Antonella Donati, fornisce un quadro completo e aggiornato delle normative catastali legate agli interventi edilizi, con un focus particolare sui bonus edilizi come il Superbonus. Il volume è uno strumento essenziale sia per i tecnici del settore (geometri, architetti, ingegneri e amministratori immobiliari) sia per i proprietari di casa che vogliono comprendere meglio come gestire le rendite catastali e garantire la conformità normativa. Dalla determinazione della rendita fino alla gestione delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate, questa guida offre soluzioni pratiche e casi concreti per ogni esigenza. All’interno dell’eBook troverai:- Spiegazioni pratiche delle procedure di aggiornamento catastale, incluse quelle legate al Superbonus.- Approfondimenti sulle sanzioni e sugli strumenti di regolarizzazione per evitare costi inutili.- Un linguaggio chiaro e accessibile, adatto sia a esperti che a chi si avvicina per la prima volta al tema.- Analisi di casi pratici e modelli di documenti utili.Antonella Donati è giornalista professionista e autrice di numerosi volumi e saggi in materia fiscale, contributiva e previdenziale. Con anni di esperienza nel giornalismo parlamentare, si è specializzata nell’analisi delle normative finanziarie e di bilancio, offrendo contenuti affidabili e pratici per professionisti e cittadini.
Antonella Donati | Maggioli Editore 2024
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Risparmio energetico e asseverazioni
L’Ecobonus, come sappiamo, è una detrazione fiscale (dall’IRPEF o IRES) nata per premiare gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici esistenti, riducono il consumo energetico, promuovono l’uso di fonti rinnovabili. Gli interventi effettuati, quindi, devono portare a un aumento dell’efficienza energetica e a una riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile interessato ai lavori, e questo requisito deve essere “dimostrabile” con una documentazione specifica da inviare all’ENEA.
Sono previste due modalità:
- procedura standard con asseverazione del tecnico incaricato nei casi in cui ai fini dell’Ecobonus è richiesto anche l’APE (riqualificazione intero fabbricato, sostituzione contestuale infissi e impianto di riscaldamento), oppure quando l’intervento impiantistico supera specifici requisiti dimensionali di potenza del generatore di calore o del sistema di building automation (interventi condominiali);
- procedura semplificata con dichiarazione del fornitore/installatore che attesti la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici di efficienza energetica.
Per dirla in breve, per gli interventi sul singolo immobile la necessità di includere o meno l’APE nella pratica per l’Ecobonus è il requisito che consente di distinguere quando è possibile applicare la procedura semplificata (scheda del produttore/installatore) e quando l’asseverazione del tecnico è obbligatoria.
All’obbligo di documentare il rispetto dei requisiti tecnici, a partire dal 2020 si è aggiunto anche quello relativo alla congruità della spesa e, nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I al D.M. 6.08.2020.
Congruità delle spese e tetti massimi
A introdurre la necessità di attestare il rispetto di specifici massimali per gli interventi di risparmio energetico è stato dunque il D.M. 6 agosto 2020, il c.d. “Decreto Requisiti Tecnici” (in vigore dal 6 ottobre 2020), provvedimento strettamente legato al Superbonus e all’opzione per la cessione del credito, ma che ha introdotto regole che si applicano in tutti i casi, quindi anche per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Finito il Superbonus l’obbligo resta, e non ci sono esenzioni relative all’importo della spesa ma solo rispetto alla tipologia di intervento effettuato: quando occorre l’intervento del tecnico ai fini della pratica ENEA serve anche l’asseverazione della congruità delle spese e il computo metrico.
Quando si può seguire la procedura semplificata è sufficiente che siano rispettati i massimali ministeriali, fissati ora nell’Allegato A del decreto MITE 14 febbraio 2022, che ha previsto un aumento del circa 20% rispetto ai precedenti massimali per adeguarli ai rincari delle materie prime.
Oggi come oggi i massimali di riferimento per i principali interventi sono:
- Pompe di calore: 800 €/kW di potenza termica utile in riscaldamento.
- Sistemi ibridi: 1.860 €/kWt1.
- Scaldacqua a pompa di calore: 1.600 €/unità per capacità fino a 150 litri, 2.500 €/unità per capacità superiori.
- Collettori solari termici: 700 €/m² di superficie lorda per collettori piani, 850 €/m² per collettori sottovuoto.
- Generatori a biomasse: 300 €/kW per stufe e inserti, 700 €/kW per caldaie.
- Finestre e serramenti: variano da 450 €/m² a 700 €/m² secondo tipologia e prestazioni, con maggiorazioni per sistemi oscuranti integrati.
- Schermature solari comprensive di meccanismi di automatici di regolazione: 276 €/ m².
- Tecnologie di building automation: 60€/m².
I costi dell’Allegato A sono al netto di IVA, prestazioni professionali, posa in opera e manodopera. Per impianti di riscaldamento con rifacimento del sistema di emissione si aggiungono 180 €/m² per radianti a pavimento o 60 €/m² per altri sistemi.
In caso di beni il cui costo supera queste cifre, la detrazione spetta solo per la parte indicata come tetto massimo. Dal momento che si tratta di un atto ministeriale, nei casi in cui è prevista la procedura semplificata non è perciò necessario allegare altri documenti alla dichiarazione del fornitore/installatore. Sarà infatti direttamente l’ENEA, nel caso di sforamento, a ricondurre l’agevolazione nei limiti previsti, comunicando il dato all’Agenzia delle Entrate.
Asseverazione con computo metrico
Per tutti gli interventi non ricompresi tra quelli ammessi alla procedura semplificata, invece, è sempre obbligatoria l’asseverazione completa da parte di un tecnico abilitato. Come visto, rientrano in questa categoria tutti gli interventi complessi: isolamento a cappotto, interventi combinati involucro-impianti, interventi che prevedono l’installazione di impianti sopra 100 kW, sistemi di building automation condominiali. Il D.M. “Requisiti Tecnici” definisce come tecnico abilitato il “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”.
L’asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese deve contenere:
- Congruità secondo prezzari: i costi dei beni per tipologia di intervento devono essere verificati facendo riferimento ai prezzi medi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e province autonome o ai prezzi delle guide DEI. Debbono risultare al di sotto o non superiori a questi.
- Computo metrico dettagliato: descrizione analitica delle voci di spesa con quantificazione di materiali, lavorazioni e prestazioni professionali.
Ricapitolando, quindi, per gli interventi sui singoli immobili, villette o appartamenti, quando si tratta di semplice acquisto e posa in opera di beni, l’asseverazione non serve. Se si apre un cantiere o si tratta di interventi condominiali, invece, è obbligatoria.
Tabella riepilogativa
Ecco una tabella di riepilogo voce per voce:
Tipologia intervento | Documentazione da inviare all’ENEA | Massimali di riferimento |
Finestre singole unità | Dichiarazione fornitori | Allegato A decreto MITE |
Coibentazione fabbricato | APE, Asseverazione con congruità e computo metrico | Prezzari DEI/regionali |
Sostituzione contestuale infissi e caldaia | APE, Asseverazione con congruità e computo metrico | Prezzari DEI/regionali |
Caldaia ≤ 100 kW | Dichiarazione fornitori | Allegato A decreto MITE |
Caldaia > 100 kW | Asseverazione con congruità e computo metrico | Prezzari DEI/regionali |
Pompa di calore ≤ 100 kW | Dichiarazione fornitori | Allegato A decreto MITE |
Pompa di calore > 100 kW | Asseverazione con congruità e computo metrico | Prezzari DEI/regionali |
Sistemi ibridi ≤ 100 kW | Dichiarazione fornitori | Allegato A decreto MITE |
Sistemi ibridi > 100 kW | Asseverazione con congruità e computo metrico | Prezzari DEI/regionali |
Scaldacqua a pdc | Dichiarazione fornitori | Allegato A decreto MITE |
Solare termico < 20 m² | Dichiarazione fornitori | Allegato A decreto MITE |
Solare termico ≥ 20 m² | Asseverazione con congruità e computo metrico | Prezzari DEI/regionali |
Biomasse ≤ 100 kW | Dichiarazione fornitori | Allegato A decreto MITE |
Biomasse > 100 kW | Asseverazione con congruità e computo metrico | Prezzari DEI/regionali |
Schermature solari | Dichiarazione fornitori | Allegato A decreto MITE |
Cappotto termico | Asseverazione con congruità e computo metrico | Prezzari DEI/regionali |
Building automation≤ 100 kW | Dichiarazione fornitori | Allegato A decreto MITE |
Building automation > 100 kW | Asseverazione con congruità e computo metrico | Prezzari DEI/regionali |
FAQ
Per fare ulteriore chiarezza vediamo alcuni esempi/casi concreti:
- Sostituisco la caldaia autonoma del mio appartamento con una pompa di calore da 12 kW, qual è il massimale di riferimento? Per gli impianti autonomi al servizio di singole unità immobiliari nell’Allegato I è previsto un massimale di 720 €/kW, quindi 8.640 euro per la sola fornitura dell’apparecchio.
- Cambio le finestre di casa per 15.000 euro. Posso evitare l’asseverazione? Sì, la sola sostituzione di finestre in singole unità immobiliari non richiede asseverazione, qualunque sia l’importo speso. È sufficiente la dichiarazione del fornitore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici sulle trasmittanze.
- Il tecnico ha attestato costi per 10.000 euro, ma l’Allegato A prevede massimo 8.000 euro. Su quanto calcolo l’ecobonus? L’ecobonus si calcola solo sugli 8.000 euro previsti dall’Allegato A del decreto MITE. I 2.000 euro eccedenti non danno diritto a detrazione, anche se effettivamente spesi e documentati.
- L’asseverazione contiene un errore di calcolo. Come si corregge? Il tecnico deve annullare il protocollo già trasmesso all’ENEA e inviare una nuova asseverazione corretta. Non è possibile integrare o correggere documenti già protocollati.
- Installo pannelli solari termici da 30 mq. Serve l’asseverazione? Sì, per superfici solari superiori a 20 mq è obbligatoria l’asseverazione tecnica con verifica della congruità delle spese secondo i prezzari DEI/regionali.
- Realizzo un intervento di building automation su un impianto autonomo da 25 kW. Serve l’asseverazione? I sistemi di building automation richiedono l’asseverazione tecnica a seconda dalla potenza dell’impianto termico. Quindi nel caso specifico non occorre.
- Il tecnico può attestare la congruità usando prezzi di un’altra regione? Sì, quando il prezzario regionale non prevede la tipologia specifica di intervento, è ammesso l’uso di listini di regioni limitrofe o delle Camere di Commercio, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
- Cambio sia la caldaia che le finestre di un appartamento in condominio. Serve l’asseverazione del tecnico oppure no perché si tratta di interventi distinti? Se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti si rientra nell’ambito degli interventi di coibentazione per i quali è richiesto l’APE. Quindi occorre anche l’asseverazione del tecnico con congruità delle spese e computo metrico.
- Sostituisco uno scaldacqua elettrico con uno a pompa di calore. Che documentazione serve? È sufficiente la dichiarazione del fornitore o la documentazione a corredo del prodotto che attesti il COP >2,6. Il massimale applicabile è di 1.200-1.500 euro secondo la capacità, per la sola fornitura dell’apparecchio.
- È vero che occorre fare riferimento separatamente alla potenza della caldaia e a quella della pompa di calore nel caso di un sistema ibrido per verificare se serve l’asseverazione del tecnico? No. Anche nel caso di un impianto ibrido è già definito il requisito della potenza termica utile. Se minore o uguale a 100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore. Il massimale applicabile fissato dall’Allegato A in questo caso varia tra 420 e 540 €/kWt a seconda della potenza.
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