Regime forfettario, il DL Bilancio colpisce (e affonda?) i contribuenti

Previsto l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ma quindi… si potranno continuare a emettere fatture cartacee?

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La norma del comma 59 della legge 190/2014, stabilisce che i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal titolo II del Dpr 633/1972 (vale a dire registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale), ma sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi.

Sempre la medesima norma precisa che «resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione all’articolo 2 del Dpr 696/1996». Quindi, è consentito l’esonero dall’emissione dello scontrino per i contribuenti che svolgono determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, di giornali, prestazioni dei notai), ma nessun esonero soggettivo viene previsto e quindi nemmeno per i contribuenti forfettari.

Col DL Bilancio 2020, cosa cambierà? Facciamo il punto.

Regime forfettario, ecco le novità del DL Bilancio

Da quanto precisato anche sopra, i contribuenti in regime forfettario sono interessati dall’obbligo di emissione dello scontrino telematico. Di fatto, se un forfettario ha un negozio al dettaglio non sfugge dall’obbligo.

Però il comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 esclude dalle norme sulla fatturazione elettronica i contribuenti che applicano il regime forfettario i quali, quindi, possono continuare ad emettere fatture cartacee.

L’esonero rimane vigente, perché anche il disegno di legge di bilancio 2020 prevede l’emissione della fattura elettronica per i forfettari come comportamento premiale al fine di ridurre di un anno il periodo di accertamento.

Leggi l’Articolo 88 sul Regime forfettario direttamente dall’Atto del Senato n. 1586.

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Cosa cambia dal 1° gennaio 2020?

Per la generalità dei contribuenti la certificazione dei corrispettivi può avvenire in due modi e cioè con la fattura elettronica oppure mediante la memorizzazione telematica dei corrispettivi.

Per assolvere all’obbligo è necessario dotarsi di un apposito registratore di cassa telematico in grado di generare un file contenente i dati, sigillarlo e trasmetterlo all’agenzia delle Entrate; è possibile anche adattare un registratore di cassa già posseduto.

In alternativa, l’adempimento di memorizzazione e trasmissione potrà essere effettuato anche utilizzando una procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.

Leggi anche: Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?

Il punto sui forfettari

Concludendo, i contribuenti in regime forfettario che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali devono con ogni probabilità dotarsi dello strumento per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Se però intendono emettere fattura, tale documento può essere emesso in forma cartacea e non elettronica. Infatti è sempre vigente la regola stabilita dall’articolo 3 del Dpr 696/1996 secondo la quale il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l’operazione viene emessa la fattura.

Prendiamo il caso di professionisti che fanno soltanto alcune prestazioni di servizio al giorno: questi possono evitare lo strumento tecnologico per la memorizzazione dei corrispettivi se al momento emettono un documento equipollente alla fattura, anche in forma cartacea.

Tassazione e contabilità nel regime forfettario, quali novità?

Pare che non cambi nulla sulla possibilità di usufruire di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio su un eventuale unità abitativa, né di quelle per interventi finalizzati al risparmio energetico (neanche se relativi all’unità produttiva ove esercita la propria attività), né di detrazioni per spese mediche ecc.

Su questo punto, la tassazione e come eseguire la contabilità, ti conviene leggere:

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Redazione Tecnica

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