Ecco una selezione delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: l’ordinanza di demolizione può essere emanata nei confronti del proprietario? Serve il permesso di costruire per inserire un balcone in un edificio? E per una recinzione a rete sorretta da aste metalliche? Posare un gazebo, è attività edilizia libera? Infine le tettoie sono mere pertinenze?
Vediamo in dettaglio questa selezione di sentenze!
Ordine di demolizione, può essere emanata nei confronti del proprietario?
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 1° ottobre 2019 n. 4668
L’ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti, oltre che del responsabile, anche del proprietario, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato
Secondo cui l’ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti, oltre che del responsabile, anche del proprietario, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato, nonché del suo stato di buona fede rispetto alla commissione dell’illecito.
La condizione di estraneità o di buona fede soggettiva al momento della commissione dell’illecito potrebbe assumere rilievo unicamente ai fini della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ferma restando la possibilità del proprietario di avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli ordinari rimedi civilistici contro il terzo responsabile dell’abuso. (con la precisazione che l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime può lasciare indenne il proprietario estraneo all’esecuzione delle opere abusive solo quando questi, nel rispetto dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari di cui è titolare, si sia adoperato con i mezzi previsti dall’ordinamento per impedire la realizzazione degli abusi edilizi o per agevolarne la rimozione; cfr. Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 9; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2016 n. 358 e 30 marzo 2015n. 1650; TAR Campania Napoli, Sez. III, 8 gennaio 2016 n. 14; TAR Campania Napoli, Sez. II, 6 marzo 2014 n. 1360)
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Realizzazione di un balcone, serve il permesso di costruire?
TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 30 settembre 2019 n. 2059
Serve il permesso di costruire per l’inserimento di un balcone in un edificio
L’inserimento dei balconi, pur non comportando un aumento di volumetria o di superficie utile, varia l’aspetto estetico dell’edificio, comportando, quindi, un apprezzabile mutamento nel “prospetto” dell’edificio stesso.
E’ stato rilevato in giurisprudenza che siffatte opere devono considerarsi soggette a permesso di costruire, a norma dell’art. 10 D.P.R. n. 380 del 2001, che vi assoggetta oltre gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica anche quelli di ristrutturazione edilizia, tra i quali appaiono sussumibili gli interventi che determinano modifiche dei prospetti (v. TAR Puglia, Bari, Sez. III, 1° aprile 2019 n. 470).
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Recinzione con rete, serve il permesso di costruire?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 ottobre 2019 n. 1699
Non serve il permesso di costruire per una recinzione costituita da un rete sorretta da aste metalliche
Una rete sorretta da aste metalliche, per le sue caratteristiche strutturali di sostanziale precarietà e per il suo ridotto impatto sul territorio, nonché in quanto manifestazione del diritto di proprietà, che comprende il ius excludendi alios, è ritenuta, per giurisprudenza consolidata, sottratta al regime abilitativo del permesso di costruire e, quindi, alla corrispondente sanzione demolitoria (cfr., in termini, TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 5616/2013, concernente l’ipotesi di sopraelevazione mediante saldatura di una preesistente recinzione; più in generale, ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 1922/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 58/2013; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 118/2013; TAR Umbria, Perugia, n. 6/2014; n. 66/2014; n. 571/2016; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 641/2015; n. 887/2015; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 9529/2017; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1601/2018).
Posa di un gazebo, è attività edilizia libera?
TAR Lazio, Latina, sent. 4 ottobre 2019 n. 564
La posa di un gazebo facilmente rimovibile e di modeste dimensioni è attività edilizia libera
Ai fini della valutazione circa la necessità del permesso di costruire di un’opera e della presupposta autorizzazione paesaggistica, nonché della conseguente sanzione, è necessario considerare nello specifico come essa è realizzata (forma, dimensioni, ecc.); pertanto l’Amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria, che rilevi esattamente le opere compiute, il perché non ritenga che si tratti di una struttura realizzabile in regime di edilizia libera (cfr. Cons.St., VI, 29.11.2018 n. 6798; id. n. 5781/2018; n. 2715/2018; n. 2701/2018).
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Il gazebo è descritto come opera in legno di facile rimozione, dunque non stabilmente infissa al suolo e a carattere non permanente. Essa, pertanto, può rientrare a buon titolo tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, ai sensi dell’art. 6, comma 1°, lett. e) quinquies del D.P.R. n. 380/2001, in coordinamento con quanto stabilito dall’art. 3, comma 1°, lett e.1), trattandosi di struttura che non amplia il preesistente edificio, ma di un manufatto separato a servizio dello stesso, realizzato in area pertinenziale (cfr. Cass.pen., III, 2.10.2018 n. 54692); il glossario delle opere libere, di cui al D.M. del 2.3.2018 prevede, altresì, che il gazebo realizzabile senza titoli edificatori debba essere di limitate dimensioni e non stabilmente ancorato al suolo.
Le tettoie sono mere pertinenze?
TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 30 settembre 2019 n. 11417
Ai fini edilizi manca la natura pertinenziale qualora venga realizzato un nuovo volume, su un’area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero venga realizzata un’opera qualsiasi che ne alteri la sagoma, come una tettoia (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 25/03/2019, n.1943): conseguentemente, non possono considerarsi mere pertinenze due tettoie aventi una consistenza certamente non esigua, pari, rispettivamente, a circa 33 e 27 mq.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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