Prorogate le scadenze per l’adeguamento antincendio di edifici scolastici e locali adibiti a asilo nido: a validare la modifica, l’articolo 4-bis, comma 2, inserito nel testo di conversione in legge del dl 28 giugno 2019, n. 59 (cosiddetto “decreto cultura”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2019.
Facciamo il punto sui nuovi termini entro i quali sarà obbligatorio l’adeguamento alla norma, e in generale sulla “rivoluzione” in atto nel Codice di prevenzioni incendi.
Antincendio scuole e asili nido, quanto tempo resta per l’adeguamento?
Citando dall’articolo 4-bis (che titola Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico) il comma 2 afferma che sono prorogati:
– dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto;
Molti hanno scelto
– dal 31/12/2018 al 31/12/2019 la scadenza per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto.
Quali altre indicazioni sono contenute nell’articolo 4-bis?
Nel comma 1 dello stesso articolo, viene ricordata la definizione di un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a opera del Ministero.
All’attuazione di tale piano straordinario, sarà possibile provvedere delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a un massimo di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021.
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Scarica qui il testo del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59
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