Fingiamo che l’Italia sia un territorio esente dal rischio sismico, che i bambini di una scuola materna siano più abili dei giapponesi nel rispettare le norme di comportamento in caso di emergenza, che le maestre conoscano tutte le vie di fuga, e che le scuole siano realizzate con i migliori materiali che l’industria edilizia ha messo al punto sinora. Fingiamo: perché se invece di usare un caleidoscopio adoperiamo degli occhiali da vista, ci accorgiamo subito del bug nel sistema.
Come può di fatti la Cassazione, permettere che restino aperti edifici scolastici soggetti a ipotetico rischio crollo? La sentenza 21175/2019 del 15 maggio scorso della VI Sez. Penale della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro due sindaci pro-tempore e un assessore ai lavori pubblici di un comune emiliano (Modena), per non aver imposto la chiusura di una scuola materna a rischio sismico.
Vediamo in dettaglio il caso; tutto vero, nessuna finzione.
Cassazione, chiudere o no le scuole a basso indice di rischio sismico?
La scuola materna oggetto della sentenza ha indice di rischio sismico pari a 0,26, in linea con le NTC 2018 e la normativa sovraordinata.
Per la Cassazione quindi, le scuole con un indice di rischio sismico basso non sono inagibili, e quindi soggette a chiusura, a priori; i terremoti non sono eventi prevedibili. Il punto è che anche un basso indice di rischio sismico rende un immobile soggetto a rischio di crollo, seppure in linea con le NTC.
In sintesi, la tesi della Cassazione dichiara che sindaci e comuni hanno soltanto l’obbligo di programmare la manutenzione e l’adeguamento degli edifici scolastici a rischio sismico, e non di imporne la chiusura.
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Quanto conta l’indice di rischio sismico?
I due sindaci non sono colpevoli di aver omesso la dichiarazione di inagibilità e di aver imposto la chiusura immediata dell’immobile: la normativa non indica quest’ultima misura. Se anche si appura l’inadeguatezza di un edificio, non è obbligatorio chiuderlo, specie perché la “battaglia” è rivolta a situazioni imprevedibili; volendo citare la sentenza, situazioni non controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione.
Di conseguenza, l’unica azione possibile per noi umani fatti di carne e ossa, così banali nel nostro essere vulnerabili al crollo di un solaio, è programmare tutti i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza degli edifici e scongiurare in tal modo eventi emergenziali. I proprietari, pubblici o privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti più idonei per scongiurare ogni pericolo.
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In conclusione, la tesi della Cassazione è che una scuola non può essere chiusa a priori sulla base di un basso indice di rischio sismico.
Se ci saranno posteri, chiederemo a loro notizie dal futuro.
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