La sorveglianza sanitaria: quali figure sono coinvolte?

La questione, come sempre, coinvolge sia il Datore, sia il prestatore di lavoro sia gli attori della sicurezza.

Danilo Rigoli 01/02/19
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In questo scritto analizzerò, in forma molto breve, ma allo stesso tempo cercando di rendere più semplice un argomento complesso che andrà sicuramente approfondito su testi inerenti alla materia de qua. Infatti, tale questione, come sempre coinvolge sia il Datore, sia il prestatore di lavoro che gli attori della sicurezza.

La sorveglianza sanitaria si potrà quindi definire come una “misura di prevenzione” nei confronti di lavoratori esposti a rischi per la salute che dovrà essere compresa, circoscritta e risolta al fine di evitare pregiudizi per la salute dei lavoratori. Proprio a tale fine il Datore di Lavoro (di seguito DL) dovrà nominare il Medico Competente (di seguito MC), che dovrà essere necessariamente specializzato nella materia in questione [1].

Premesso ciò, rammentiamo che nell’art.2 del D.L.vo 81/2008 sono presenti tutte le “definizioni base” [2] usate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, atteso che il soggetto principale che verrà interessato in questo scritto sarà il MC, daremo la definizione di cui all’art.2, lett.h) del D.L.vo cit:” (il medico competente è  n.d.r.)..(omissis).. il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto…..(omissis)”, mentre, atteso che l’oggetto sarà la sorveglianza sanitaria vedremo che, sempre all’art.2, ma alla lettera m), del D.L.vo cit. essa è definita come:”….(omissis)… insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa… (omissis)…”.

Le enunciazioni di cui sopra, coniugate con quella espressa nel paragrafo successivo, saranno basilari e ci accompagneranno in questa disquisizione.

Bene, ricordando l’organigramma della sicurezza [3], avevamo visto che il MC, al pari degli altri attori della sicurezza, era parte integrante di tale organizzazione e, ovviamente, continua a esserlo; dal canto suo, il lavoratore dovrà necessariamente comprendere che tale figura sarà un punto di riferimento per la propria sicurezza, forse più del proprio medico di base, e questo perché il MC coniugherà le problematiche di salute del lavoratore con quelle afferenti all’attività lavorativa conoscendo meglio degli altri professionisti, sia la realtà dell’azienda sia quella del prestatore di lavoro.

Anche la figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ha un’importanza, al pari degli altri attori, nei rapporti con il MC.

Proprio tra queste figure, affinchè la funzione di entrambe possa essere simbiotica, si dovrà (purtroppo non sempre lo si riscontra) fare in modo che intercorra una necessaria “armonia lavorativa”, ovvero un flusso continuo di comunicazione, anche a livello documentale, finalizzato alla costante rivisitazione ed eventuale correzione del Documento di Valutazione dei Rischi ma, cosa ancor più importante, che la sicurezza in azienda possa essere sempre “aggiornata” per tutelare al meglio il lavoratore.

Sorveglianza sanitaria e il Medico Competente (Cenni)

Ricordiamo che il MC è una “tessera del mosaico” dell’organigramma della sicurezza. [4] Per svolgere l’attività di MC questi, come previsto dall’art.38 D.L.vo cit., dovrà possedere determinati requisiti “…(omissis)…. a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c)   autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;  d)  specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. …..(omissis)…”.

Una volta che il MC farà parte della struttura sarà necessaria, come detto nel paragrafo precedente, la nomina del DL che si estrinsecherà in un atto formale con il quale lo stesso “riconoscerà” il MC quale figura essenziale per la sicurezza aziendale.

Tra l’altro il MC potrà svolgere la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro (art. 39, n.2, lett. a,b,c).

Medico Competente: cosa farà?

Come già anticipato, esso porrà in essere dei normali accertamenti clinici sui lavoratori finalizzati, più che altro, alla prevenzione delle malattie sia professionali sia di altro genere tutelando così la salute del dipendente e confermando o meno l’attitudine a erogare la prestazione lavorativa. Sempre il MC attuerà la sorveglianza nei confronti del personale addetto ai videoterminali con delle visite periodiche per valutare l’idoneità o meno alla mansione; si ricorda che qualora vi fosse un’eventuale inidoneità, sarà compito del MC trovare una soluzione a tale criticità.

Dallo stesso medico saranno prese in considerazione: la movimentazione manuale dei carichi pesanti o ingombranti effettuate da operai, commessi, archivisti; il rischio di coloro che manipolano sostanze tossiche o pericolose, come anche gli addetti all’uso delle fotocopiatrici e di coloro, che più in generale, potranno venire a diretto contatto con  polveri, etc..

A proposito del contatto con polveri, si ricorda l’attività degli istruttori di tiro; nei loro confronti dei quali verranno effettuate analisi per rilevare il livello di particelle nel sangue relative a polveri combuste che sono state inalate durante l’attività di addestramento.

Sempre il MC visiterà gli ambienti di lavoro, almeno una volta l’anno, o con cadenza diversa[5], che lo stesso stabilirà in base alla valutazione dei rischi.

Inoltre, il MC porrà sotto sorveglianza il personale che si presenterà per lamentare problematiche di salute afferenti direttamente all’attività lavorativa e, per il personale della Polizia di Stato, come per altre Forze dell’Ordine a ordinamento civile e militare, qualora si supereranno i periodi relativi al congedo straordinario per malattia e aspettativa, il medico invierà il dipendente presso la Commissione Medica competente per territorio e si definirà sia la situazione clinica sia quella amministrativa del soggetto.

In conclusione, ecco quindi che il MC si attesta come la “cartina di tornasole” sulla bontà o meno della prevenzione in azienda; infatti, utilizzando le informazioni sulla specificità del lavoro, lo stesso metterà a punto un “protocollo sanitario”, indicando gli esami clinici e strumentali più idonei per il prestatore di lavoro.

Da ultimo, basti pensare, per un momento, alle varie malattie professionali e ai loro incrementi o decrementi per comprendere, come l’attività del MC, sia di fondamentale importanza per tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alla sicurezza aziendale.

Note

[1] Per i titoli accademici inerenti al Medico Competente, vedi paragrafo successivo.
[2] Non riporto l’intero articolo per questioni di spazio concessomi, ma invito i lettori a leggere attentamente la norma in questione perché è necessaria per acquisire la giusta terminologia della materia in argomento.
[3] Vedi articolo in questa Rivista: D. Rigoli. “Sicurezza sul lavoro: ecco l’organigramma” del 24 settembre 2018.
[4] Ho ritenuto di dare dei cenni perché, a livello didattico, almeno per ora, non è necessaria un’ampia trattazione di ogni singolo argomento. Ricordo, infatti, che la finalità dei miei scritti, è quella d’informare chi si accosta per la prima volta alla complessa realtà della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In prospettiva, qualora mi sarà concesso, gli argomenti sin ora trattati, saranno ripresi e rielaborati in maniera più approfondita.
[5] L’indicazione della periodicità, diversa dall’annuale, deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

Danilo Rigoli

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