Legge di conversione Sostegni Ter in Gazzetta: consentite tre cessioni del credito

Consentite fino a tre cessioni del credito ma ciascuna dovrà essere contrassegnata da un codice di tracciamento che ne attesa l’attendibilità

(articolo in aggiornamento) La conversione in legge del Sostegni Ter (Legge 28 marzo 2022, n.25) è in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022. Si tratta della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il testo, rimasto immutato rispetto al testo licenziato dal Senato, ha assorbito anche il correttivo DL 13/2022 sulle cessioni del credito d’imposta dei bonus edilizi.

Prorogato al 29 aprile il termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020; di conseguenza, precisa FiscoOggi, slitta anche la data al 23 maggio, a partire dalla quale saranno messe a disposizione le dichiarazioni precompilate.

Ricordiamo che il Governo con il Decreto-legge correttivo del 25 febbraio 2022, n. 13 è tornato indietro e ha ripensato a quanto stabilito inizialmente con il Sostegni-Ter in materia di cessione crediti Bonus Edilizi e modificato nuovamente la disciplina allentando la stretta (inizialmente prevista una sola cessione) consentendo due ulteriori cessioni, oltre alla prima.

Il correttivo pertanto, non sarà convertito in legge, ma rimangono comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati.

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Il Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4 (detto Sostegni Ter) pubblicato in Gazzetta era stato definito un Antifrode Bis data la nuova stretta per Superbonus e Bonus Edilizi introdotta sulla cessione del credito limitata inizialmente ad una sola volta > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

Pertanto, a partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione (a tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni) > qui abbiamo riassunto le date da tenere sotto controllo per la cessione crediti <

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Come cambia il Decreto Rilancio dopo il correttivo

Con il decreto correttivo (abrogato e confluito nel Sostegni-Ter), nell’art. 121 del Decreto Rilancio (già modificato dal Sostegni-Ter) viene sostituito l’inciso “senza facoltà di successiva cessione” con la possibilità di due ulteriori cessioni ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Quindi dopo la prima cessione le due eventuali ulteriori operazioni devono essere effettuate verso banche o società finanziarie. Va però precisato che se il contribuente sceglie di optare per lo sconto in fattura, restano possibili ulteriori tre operazioni di cessione questo perché lo sconto in fattura non viene conteggiato fra le tre operazioni di cessione possibili.

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Introdotto il codice di tracciamento e aumentate le sanzioni

Con il nuovo correttivo viene inoltre introdotto un codice di tracciamento delle operazioni, ciò significa che ogni credito avrà un codice identificativo univoco. Si tratta di una sorta di certificazione che renderà più facile l’attendibilità da parte dell’intermediario.

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

L’attribuzione del codice avverrà a partire dal 1° maggio 2022.

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Altra novità riguarda le sanzioni in caso di frodi: prevista la reclusione da due a cinque anni, oltre a una multa da 50mila a 100mila euro per il tecnico che produce asseverazioni false o omette informazioni rilevanti sul progetto che gode dei benefici fiscali oppure che attesta il falso sulla congruità delle spese.

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La pena aumenta se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Assicurazione tecnici asseverazioni e applicazione dei CCNL

ll decreto correttivo al Sostegni-Ter cambia le regole sul massimale dell’assicurazione per i tecnici che rilasciano attestazioni o asseverazioni legate al Superbonus e ai Bonus Edilizi > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

Inoltre, introduce nuovi obblighi al fine di migliorare la qualità del lavoro in ambito edile e garantire maggiore sicurezza nei cantieri privati avviati per realizzare gli interventi agevolati dai bonus fiscali. Gli obblighi scattano dal 27 maggio 2022 e prevedono per i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro, l’applicazione (non solo il rispetto) dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali > in questo articolo approfondiamo il tema <

>> Scarica  il testo della Legge di Conversione <<

Da non perdere

In Le nuove regole della cessione del credito per i bonus edilizi – Pacchetto operativo scaricabile di Lisa De Simone, il professionista troverà:

  • una maxi circolare operativa, realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione 25/2022 del decreto Sostegni Ter, relativamente all’applicazione dei bonus edilizi
  • il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022
  • le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito
  • il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera
  • una tabella (all’interno della circolare operativa) con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera
  • il testo del del decreto MITE e le modifiche all’art. 119 dopo il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Testo vigente come modificato da legge 25/2022)

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Foto:iStock.com/Sergei Dubrovski

Redazione Tecnica

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