Aggiornamento del 13 dicembre 2021_Il MIMS interviene con una rettifica dell’allegato 1 e dell’allegato 2 del decreto 11 novembre 2021 caro materiali.
La rettifica è nel decreto 7 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.294 dell’11 dicembre 2021 e interessa il prezzo medio annuo relativo al materiale Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti.
Il termine di quindici giorni per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese resta comunque quello stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 279 del 23 novembre 2021.
Così come il termine di sessanta giorni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo.
** 26 novembre 2021_Il rincaro delle materie prime edili è un problema che sta danneggiando un settore di rilievo per l’economia italiana e che sta causando il rallentamento dei lavori di risanamento energetico e sismico degli edifici, rilanciati grazie ai benefici di misure come il Superbonus.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del 23 novembre 2021, il secondo decreto con la rilevazione dell’aumento dei prezzi. Il decreto si aggiunge a quello emanato il 30 settembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2021) che stabilisce i criteri di ripartizione risorse e accesso al Fondo Adeguamento Prezzi.
A meno di due giorni dall’uscita del secondo Decreto in Gazzetta (il 25 novembre 2021), è stata poi emessa una circolare del MIMS che fornisce le indicazioni sulla procedura da seguire per riconoscere le compensazioni alle imprese di costruzioni > qui tutti i dettagli <
L’aumento dei costi di materie come l’acciaio, alluminio e il rame ha richiesto un intervento eccezionale del Governo che ha istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
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La ripartizione delle risorse tra piccole, medie e grandi imprese viene disciplinata dal Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2021.
Per fare chiarezza, sono due i decreti attuativi del MIMS per la compensazione degli aumenti dei costi dei materiali:
- il decreto dalla cui pubblicazione decorrono i 15 giorni per l’invio dell’istanza di compensazione, pena di decadenza (era atteso entro il 31 ottobre 2021 ma è stato pubblicato in Gazzetta il 23 novembre 2021);
- il decreto emanato il 30 settembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2021, che stabilisce i criteri di ripartizione risorse e accesso al Fondo.
Si aggiunge poi una Circolare del MIMS che stabilisce le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
L’istituzione del Fondo è avvenuta con il Decreto Sostegni-bis (Legge 106/2021) con l’obiettivo di calmierare la crescita continua dei prezzi delle materie prime in edilizia. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita in questo articolo > Rincaro materie prime, contro l’aumento dei prezzi arriva un Fondo di 100 milioni <
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Chi sono i beneficiari delle risorse
Sono previsti:
- 34 milioni di euro per le piccole imprese;
- 33 milioni di euro per le medie imprese;
- 33 milioni di euro per le grandi imprese.
I raggruppamenti temporanei di imprese potranno accedere alle risorse previste per la propria categoria di appartenenza, determinata sulla base della qualificazione SOA e non dell’importo del contratto aggiudicato.
Con l’approvazione del decreto con la rilevazione dell’aumento dei prezzi, gli appaltatori potranno presentare istanza di compensazione.
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La determinazione della compensazione avverrà applicando alla quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni, le variazioni rilevate dal decreto ministeriale.
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Ogni Stazione Appaltante potrà provvedere alla compensazione utilizzando:
- fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d’asta per cui non sia prevista un’altra destinazione;
- le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di regolare esecuzione.
L’accesso al Fondo da 100 milioni di euro sarà possibile nel caso in cui le risorse derivanti da accantonamenti, ribassi e residui non risultassero sufficienti.
Leggi anche: Rincaro materiali e rischio Superbonus, sempre più difficoltà per le imprese
Come fare richiesta di accesso al Fondo
All’art.2 del Primo Decreto MIMS vengono spiegate le modalità di accesso al Fondo.
Ovvero, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale le stazioni appaltanti sono tenute all’invio, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere – della richiesta di accesso al Fondo.
La richiesta di accesso al Fondo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese.
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Al comma 4, si legge che per ciascuna delle istanze di compensazione le stazioni appaltanti inviano, altresì:
- la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa;
- l’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;
- la dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie (art. 1 -septies , comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021), risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.
Durante la riunione della Consulta del MIMS, del 29 ottobre 2021, il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha anticipato che il decreto di rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione (relativo al 1° semestre 2021) è in corso di elaborazione e sarà emanato entro la metà del mese di novembre.
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Foto: iStock.com/kasipat
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