La rassegna di sentenze in materia di edilizia e urbanistica questa settimana si occupa di fotovoltaico su pergolato, per il quale è sufficiente predisporre una CILA, e Superbonus 110% con il quale realizzarlo.
Oltre a questo tema, in rassegna esaminiamo anche:
- trasformazione del terrazzo in veranda, titolo edilizio necessario;
- muri di contenimento, rilevanza ai fini del rispetto del regime della distanza;
- piscina al servizio di una struttura turistico-ricettiva, titolo edilizio necessario;
- tamponatura di un portico, titolo edilizio necessario.
Riportiamo in dettaglio tutte le sentenze ma se cerchi detrazioni per gli spazi esterni, gazebo, recinzioni e pergole? Consigliamo la guida Outdoor, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi di Maggioli Editore, utile per risparmiare e progettare al meglio spazi e strutture leggere. A noi sono piaciute molto le tabelle riepilogative con tanto di normativa, permessi necessari ed esempi pratici!
Fotovoltaico su pergola col 110%: basta la CILA
TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 1° settembre 2021, n. 9457
Per l’apposizione di un impianto fotovoltaico su un pergolato è sufficiente la CILA
Per l’apposizione di un impianto fotovoltaico su un pergolato è sufficiente la CILA, poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, “il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell’immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è, infatti, quella di sostegno. La copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 07/01/2021, n. 29).
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Differenza pergola-pergolato
La differenza tra pergola e pergolato che si può ricavare dalla giurisprudenza è:
- Pergola: manufatto leggero, non fissato al pavimento e quindi amovibile. Deve inoltre essere privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato e caratterizzato dall’assenza di una copertura, anche parziale. Infine deve possedere, nella parte superiore, gli elementi indispensabili a sorreggere le piante che servono per ombreggiare. In sostanza la pergola si configura solamente nel caso in cui vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti. (Cons. di Stato n. 5541/2018, n. 4001/2018);
- Pergolato: manufatto di natura ornamentale che sia realizzato in struttura leggera quindi di legno o di qualsiasi altro materiale di minimo peso. Deve essere facilmente amovibile in quanto deve essere privo di fondamenta. Lo scopo di questo manufatto è quello di fungere da sostegno a piante rampicanti con le quali si vuole realizzare riparo e/o ombreggiatura per superfici non molto estese (Cons. di Stato n. 5377/2014, n. 5409/2011).
E quindi? La differenza non risulta molto evidente. Oltre a questo possiamo aggiungere che la differenza tra pergolato e pergola sta anche nel fatto che il primo è situato in appoggio ad un edificio esistente, mentre la seconda è libero su quattro lati.
Superbonus per fotovoltaico su pergola
Per far rientrare la pergola fotovoltaica nella maxi-detrazione 110% occorre realizzarla con pannelli solari posti sufficientemente distanziati fra di loro, tanto “da far passare la pioggia”.
Per installare pannelli fotovoltaici su spazi e manufatti pertinenziali di edifici, si può dunque usare questa soluzione. Anche la normativa del SuperBonus 110% (D.L. 34/2020) ha preso in considerazione la possibilità di installare impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici, intendendole come definizione generale. Questa possibilità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio n. 178/2020, che ha introdotto, tra le altre cose, anche questa modifica al D.L. Rilancio.
Sul tema: Pergola, Bonus Verde e chiusura parziale, a quali condizioni
Installare pannelli fotovoltaici difficilmente può rientrare nelle opere di edilizia libera, anche se ci sono dei casi in cui può. In particolare nel rispetto di una condizione fondamentale ovvero quella di non realizzare una tettoia sotto mentite spoglie. Per capire meglio il concetto possiamo fare riferimento ad alcune sentenze che che hanno stabilito che la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti (Cons. Stato n. 5377/2014, n. 2162/2014).
REGOLA: La copertura della pergola fotovoltaica, anche se costituita da pannelli solari anziché da rampicanti, non influisce sulla natura della stessa trasformandola in tettoia, a patto che la struttura sia permeabile.
La funzione della pergola fotovoltaica infatti deve essere quella di sostegno, non di copertura. Pertanto gli elementi di copertura del pergolato possono esserci soltanto se rispettano le condizioni di esservi appoggiati (facilmente amovibili), e di non di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Se si rispettano queste due condizioni, diventa irrilevante il fatto che sulla travatura di sostegno della pergola siano installati dei pannelli fotovoltaici.
Trasformazione del terrazzo in veranda, titolo edilizio necessario
TAR Emilia Romagna, Parma sent. 30 agosto 2021, n. 221
La trasformazione del terrazzo in veranda richiede il permesso di costruire
Serve il permesso di costruire per una struttura di chiusura del terrazzo con pannelli di vetro, venendosi a realizzare una veranda, con un aumento di volumetria ed una modifica della sagoma dell’abitazione.
Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza, “deve ritenersi che l’installazione, su un terrazzo, di pareti in vetro scorrevoli su binari, tendenzialmente duratura seppur potenzialmente funzionale anche alla protezione dagli agenti atmosferici, determina una chiusura dello spazio esterno del terrazzo creando un nuovo volume, di per sé idoneo a determinare la trasformazione dell’organismo, non essendo invocabile, ai fini della riconduzione dell’intervento tra quelli di edilizia libera, la sua funzionalizzazione alla migliore fruizione dello spazio esterno, trattandosi di opera non assimilabile né ad una pergotenda né a un gazebo, la cui definizione, come anche delineata nella elaborazione giurisprudenziale, implica la sua non idoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni stante la tipologia degli elementi di chiusura, che debbono rivestire consistenza tali da non potersi connotare in termini di componenti edilizie stabili di copertura o di chiusura di uno spazio esterno.
Il carattere scorrevole dei pannelli di chiusura verticale, di per sé, non può assumere dirimente rilievo ai fini della qualificazione edilizia dell’opera, dipendendo la sua eventuale totale apertura dalla concreta gestione ed uso della struttura da parte del proprietario, che non fa venir meno l’idoneità della stessa a determinare la chiusura dello spazio esterno, coerentemente peraltro con la scelta di installare pannelli verticali in vetro” (TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. n. 4581/2020).
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Muri di contenimento, rilevanza ai fini del rispetto del regime della distanza
TAR Liguria, sez. II, sent. 1° settembre 2021, n. 777
I muri di contenimento che sostengono un dislivello naturale del terreno sono esclusi dal regime delle distanze
Come ha precisato la giurisprudenza, la normativa in materia di distanze mira a evitare la formazione di intercapedini che mettano a rischio le esigenze collettive d’igiene e sicurezza (Cons. St., sez. VI, sent. n. 3710 del 2020), con la conseguenza che, nella nozione di “costruzione” rilevante a tali fini, rientra ogni opera edilizia che presenti caratteri di consistenza e stabilità ed emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo (Cass. civ., sez. II, sent. n. 4190 del 2017); con specifico riferimento ai muri di contenimento, si distingue a seconda che questi sostengano un terrapieno artificiale (meglio, siano stati edificati per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente), i quali sono sottoposti alla disciplina sulle distanze, ovvero un dislivello naturale del terreno, i quali ne sono invece esclusi (si v., tra le tante, Cass. civ., sez. II, sentt. n. 14710 del 2019 e n. 24473 del 2017, nonché Cons. St., sez. IV, sent. n. 5018 del 2018).
La settimana scorsa abbiamo parlato di: Permesso di costruire, conseguenze di variazioni rispetto al titolo edilizio
Piscina al servizio di una struttura turistico-ricettiva, titolo edilizio necessario
TAR Campania, Napoli, sezz. VII, sent. 31 agosto 2021, n. 5658
Serve il permesso di costruire per una piscina al servizio di una struttura turistico-ricettiva
Serve il permesso di costruire per una piscina al servizio di una struttura turistico-ricettiva del cui fine di lucro non può dubitarsi, e la cui realizzazione comporta, tra l’altro, la sostituzione dell’originaria copertura dell’area mediante una tettoia in lamiere coibentate, con un solaio in laterocemento chiuso su quattro lati, su cui andrà collocata la piscina, cui si aggiunge la creazione di un volume tecnico destinato a contenere le apparecchiature per il ricircolo ed il trattamento dell’acqua.
Ed infatti, come è noto, sono sottoposte a permesso di costruire le installazioni di manufatti che non siano idonei a soddisfare esigenza meramente temporanee e che realizzino una trasformazione permanente dello stato dei luoghi.
Tamponatura di un portico, titolo edilizio necessario
Consiglio di Stato, sez. II, sent. 1° settembre 2021, n. 6186
Serve il permesso di costruire per la tamponatura di un originario portico
Serve il permesso di costruire per la tamponatura di un originario portico, di fatto trasformandolo in un vano chiuso.
Come affermato dalla giurisprudenza, «l’installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato che si presenti aperto su tre lati, determina, senz’altro, la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria» (v. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 27 giugno 2019, n. 4437; sez. V, 5 maggio 2016, n. 1822).
L’ intervento, cioè, va riguardato dall’ottica del risultato finale, ovvero il rilevato aumento di superficie e di volumetria, sia che ciò consegua alla chiusura su tutti i lati, sia che ne implichi anche la copertura, pure con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. La avvenuta realizzazione di un vano aggiuntivo mediante tamponatura di un portico non può neppure qualificarsi come pertinenza in senso urbanistico, in quanto «integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie» (Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1893).
Ne consegue pertanto la legittimità dell’ordinanza di demolizione dell’opera, essendo essa stata realizzata in assenza del prescritto permesso di costruire (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5801).
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