L’istituto della revisione prezzi, con le sue modifiche e integrazioni che si sono stratificate nel tempo, è basato su una finalità che è riconducibile alla salvaguardia dell’interesse pubblico per garantire che l’esecuzione di contratti relativi a beni e servizi in modo che questi ultimi non vengano esposti, a causa della eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, al rischio di incompiutezza delle attività contrattualizzate.
Questa condizione svolge anche una tutela nei confronti dell’esecutore al quale va riconosciuto un giusto compenso a fronte delle prestazioni fornite. Seguiamo la spiegazione di Marco Agliata che ci illustra la normativa attualmente applicabile, i compiti della stazione appaltante e le attività operative che andrà a svolgere il RUP.
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Revisione dei prezzi nei contratti pubblici di lavoro
In materia di revisione prezzi l’articolo 1664 de c.c. prevede: “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo [v. art. 1647]. Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.”
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A tale riguardo di rileva che la normativa attualmente applicabile, per interventi relativi a opere pubbliche, in materia di revisione prezzi, è costituita dall’articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 che prevede le seguenti condizioni:
- la possibilità di prevedere delle modifiche o revisioni prezzi deve essere inserita con clausole specifiche nei documenti di gara;
- tali clausole fissano portata, natura e condizioni di eventuali modifiche;
- le modifiche non devono alterare la natura del contratto;
- il riferimento per le variazioni dei prezzi e dei costi standard dei contratti di lavori è costituito dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 7 del d.lgs. 50/2016 ed è consentito solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento riferito al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Questi elementi di condizionalità non sono dettati solo da esigenze di natura strettamente vincolistica ma sono orientati alla costruzione di un insieme di principi che sono realmente necessari ad inquadrare alcuni aspetti indispensabili per la regolazione dell’istituto della revisione prezzi che non può essere considerato un semplice strumento che, in ragione dei diversi casi, possa favorire interessi di natura economica delle parti senza l’attivazione di meccanismi di pianificazione e controllo della spesa.
È necessario ricordare, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura solo nel caso in cui il valore della modifica risulti inferiore sia alle soglie riportate all’articolo 35 del richiamato d.lgs. 50/2016 che al 15 per cento (nel caso di lavori) del valore iniziale del contratto.
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Sulla base di quanto indicato e alla luce dei ripetuti pronunciamenti giurisprudenziali in materia, rientra nei compiti della stazione appaltante lo svolgimento dell’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti circostanziali e normativi per l’eventuale riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell’adozione del provvedimento che riconosce il diritto a tale compenso e ne stabilisce l’entità con la conseguente modifica del contratto.
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Questo comporta che la stazione appaltante, attraverso le sue figure impegnate nella fase esecutiva del contratto, valuti in modo puntuale le condizioni in cui si verifica la circostanza che porta l’esecutore alla richiesta di applicazione dell’adeguamento economico delle lavorazioni da eseguire in ragione degli elementi indicati.
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Queste attività, per la stazione appaltante, vengono svolte dal Rup e dal direttore dei lavori che dovranno operativamente procedere con una serie di passaggi propedeutici alla verifica di applicabilità e alla definzione dell’entità. Le principali azioni sono pertanto:
- analisi delle richieste e verifica delle motivazioni;
- riconoscimento delle condizioni di ammissibilità (documenti di gara e contrattuali);
- conformità delle eventuali modifiche del contratto di appalto;
- analisi dei costi e della revisione prezzi richiesta, congruità e conformità con i prezzari;
- coerenza normativa della procedura.
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