Sportello Unico Edilizia, più spazio all’autocertificazione

Sempre più chiari i contorni delle competenze del nuovo Sportello Unico Edilizia, oggetto di un ampliamento delle proprie prerogative con la conversione in legge del Decreto Crescita 2012 (d.l. 83/2012) e già annunciato da Ediltecnico.it nei giorni scorsi (leggi anche Si rafforza lo Sportello Unico Edilizia nel Decreto Crescita 2012).

Il “nuovo” Sportello Unico Edilizia (peraltro introdotto 11 anni fa con il d.P.R. 380/2001, il c.d. Testo Unico Edilizia) dovrà diventare, obbligatoriamente, il canale privilegiato al quale potranno fare ricorso comuni cittadini, progettisti e imprese per il disbrigo delle pratiche burocratiche e amministrative nel campo edilizio.

In sintesi, lo Sportello Unico Edilizia fungerà da “collettore”, assumendo il ruolo di interlocutore privilegiato con gli utenti, acquisendo l’assenso delle pubbliche amministrazioni interessate relativamente  “alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale del patrimonio storico e artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità”.

È stata ampliata la competenza dello Sportello Unico Edilizia che, in precedenza, era limitato alle Asl e ai Vigili del fuoco. Con la nuova disciplina introdotta nel ddl di conversione del Decreto Crescita, lo sportello si interfaccerà  anche con regioni, amministrazioni locali e militari, demanio marittimo e con le autorità preposte al rilascio dei pareri sui vincoli idrogeologici.

Confermato il principio secondo cui, tutti gli atti e la documentazione già in possesso della pubblica amministrazione non potrà più essere richiesta all’utente che fa domanda per il rilascio del permesso di costruire. In questi casi sarà di competenza dello Sportello Unico Edilizia recuperare tali atti/documenti, chiedendoli direttamente all’amministrazione che ne è in possesso.

Non solo, se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda per il permesso di costruire mancano ancora pareri o nulla osta da parte delle varie amministrazioni coinvolte, il responsabile dello Sportello Unico Edilizia può convocare la Conferenza di Servizi per sbloccare l’inerzia della pubblica amministrazione.

Spazio alle autocertificazioni
L’attività dello Sportello Unico Edilizia riguarderà il rilascio del permesso di costruire per interventi quali nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie. Per gli interventi minori, invece, è previsto il ricorso alla SCIA e quindi all’autocertificazione da parte del progettista. L’unica eccezione riguarda l’eventuale esistenza di un vincolo (ambientale, paesaggistico, idrogeologico, sismico ecc.): in questi casi la competenza torna obbligatoriamente allo Sportello Unico Edilizia.

Un’altra novità in tema di interventi edilizi minori (quindi ricadenti nel campo dell’attività edilizia libera) che farà piacere alle imprese è quella che riguarda interventi di modifica interna di fabbricati di impresa. In questi casi non sarà più necessario il rilascio del permesso di costruire e/o alcun altro titolo abilitativo: sarà sufficiente una asseverazione firmata da un tecnico progettista abilitato.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento