Sostegni bis e p.iva: come richiedere i nuovi contributi a fondo perduto

Tre possibilità per i professionisti: un bonus come quello di marzo, un contributo per chi ha subìto altre perdite economiche e un terzo bonus perequativo

Aggiornamento del 21 maggio 2021. Il Decreto Sostegni Bis, che vale 14 miliardi di euro, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio, e la bella notizia è che le p.iva godranno di moltissimi aiuti, insieme a chi esercita attività d’impresa, arte o professione, e per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche.

Si amplia infatti la platea dei beneficiari per quasi 400 mila p.iva, e oltre agli indennizzi automatici, che di fatto sono una replica dei metodi di calcolo osservati dal primo decreto Sostegni, è presente un contributo a fondo perduto alternativo, riconosciuto sulla differenza di fatturato del periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021.

Dal nuovo decreto si legge anche che ci sarà un nuovo un contributo reddituale a fondo perduto, condizionato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo all’anno precedente.

Ma vediamo in dettaglio cosa prevede il Decreto Sostegni Bis in veste definitiva.

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Sostegni bis e p.iva: come richiedere i nuovi contributi a fondo perduto.

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Contributo a fondo perduto per gli operatori economici

Il decreto prevede le seguenti misure a sostegno dei professionisti.

1. Replica del precedente bonus previsto dal primo Decreto Sostegni
con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. Chi lo ha già ricevuto non dovrà nemmeno presentare domanda (a patto che, alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis, la p.iva sia attiva e non abbia indebitamente percepito il precedente contributo).

In questo caso sono confermate le modalità di fruizione già scelte, ovveroerogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, oppure riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

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2. Contributo per chi ha subìto altre perdite economiche
basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021 (precisamente: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020).

In questo caso, vale per titolari di p.iva che hanno beneficiato dell’aiuto di marzo 2021 (e che quindi avrebbero diritto al ‘bis’ descritto sopra) ma hanno registrato ulteriori perdite. Per questo possono chiedere questo secondo contributo in misura maggiorata.

Per chi ancora NON ha beneficiato del contributo del DL Sostegni, questo contributo si calcola in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 è calcolato così:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Vale per tutti che l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto a scelta del beneficiario, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24. La richiesta anche in questo caso va inoltrata all’Agenzia delle Entrate.

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3. Bonus perequativo
che si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Nello specifico spetta infatti ai titolari di p.iva con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF).

La percentuale precisa verrà definita con decreto del MEF e il contributo non potrà essere superiore a 150 mila euro, sarà riconosciuto, a scelta del beneficiario, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24 e dovrà essere richiesto all’Agenzia delle Entrate. Questo contributo però è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Regole generali

Nella bozza del Decreto Sostegni Bis, si legge all’art. 1 “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici” ai commi da 1 a 4, di un ulteriore contributo a fondo perduto senza obbligo di presentazione della domanda.

I beneficiari sono:

  • tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
  • che hanno presentato istanza e ottenuto il precedente contributo di cui all’art 1 del DL n 41/2021;
  • che non lo abbiano indebitamente percepito o non lo abbiano restituito.

Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% del precedente ed è corrisposto dalla Agenzia delle Entrate con:

  • accredito diretto su conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente
  • ovvero è riconosciuto come credito di imposta nel caso si sia optato per tale modalità per il contributo precedente.

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Contributo a fondo perduto alternativo

La bozza, al comma 5 dello stesso art. 1, introduce invece un contributo a fondo perduto alternativo rivolto a coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di partita iva stabiliti nel territorio dello stato che:

  • nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
  • e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 % nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.  La differenza rispetto al precedente, normato al primo decreto Sostegni, è nel periodo temporale di riferimento. Difatti il fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni prendeva in considerazione l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 che doveva essere inferiore di almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Per determinare correttamente gli importi suddetti si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.

Nella bozza viene precisato però che il contributo è alternativo a quello previsto dai commi precedenti (da 1 a 4) ossia i soggetti che a seguito della presentazione dell’istanza per il contributo di cui all’art. 1 del DL n 41 abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo stesso.

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Come viene stabilito l’ammontare del fondo perduto alternativo?

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale:

  • alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
  • e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
    • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
    • 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
    • 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione;
    • 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni;
    • 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti l’importo del contributo non può superare i 150 mila euro.

Va poi precisato che il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Il contribuente, può scegliere di riconoscere il contributo sotto forma di credito di imposta da utilizzare il compensazione.

Attenzione, però perché il contributo di cui al comma 5 deve essere richiesto mediante presentazione in via telematica alla Agenzia delle Entrate di apposita istanza entro sessanta giorni dall’avvio della procedura telematica appositamente prevista. Come accaduto per il precedente contributo, l’agenzia delle Entrate mediante un apposito provvedimento fornirà modalità e termini di presentazione delle domande.

Specifichiamo che si tratta di un contributo alternativo, pertanto i soggetti che, in virtù della presentazione dell’istanza per il contributo di cui all’art 1 del DL n 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato ai sensi del presente articolo e da quest’ultimo verranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia.

>> Scarica il pdf della bozza del Decreto Sostegni Bis <<

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