Mezza Italia è alle prese con la ristrutturazione di casa, soprattutto con i lavori sulle facciate degli edifici. Dopo gli ultimi chiarimenti sul Bonus facciate e la questione della visibilità dalla strada (>> qui la spieghiamo bene), gli ultimi quesiti giunti in redazione riguardano un caso di compravendita immobiliare: chi paga le spese di ristrutturazione se si vende l’appartamento?
Rispondiamo alla domanda riportando anche un esempio pratico.
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Ristrutturazione, chi paga se si vende l’appartamento?
DOMANDA
Sto vendendo il mio immobile, sito in un condominio dove dovranno essere eseguiti lavori di ristrutturazione della facciata. Al momento è stato fatto un computo metrico da un ingegnere, per il quale ho già versato la mia quota. L’agente immobiliare mi ha detto che al momento dell’atto scriveremo che l’acquirente si farà carico delle spese di ristrutturazione.
Desidero sapere se tale annotazione dev’essere apposta anche nel compromesso o se basta inserirla al momento dell’atto. Non vorrei che l’acquirente potesse rivalersi su di me.
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RISPOSTA
Nella vendita delle unità immobiliari, vige il principio secondo cui il venditore e l’acquirente sono solidalmente responsabili nei confronti del condominio per il pagamento delle spese condominiali pregresse, riferite all’anno in corso e a quello precedente. Secondo la giurisprudenza, peraltro, tale principio vale per le spese ordinarie, in quanto le stesse non richiedono l’autorizzazione preventiva da parte dell’assemblea.
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Come funziona per le spese condominiali straordinarie?
Per le spese condominiali straordinarie, invece, si deve guardare al momento della loro approvazione da parte dell’assemblea. Nel caso del lettore, quindi, se la vendita dell’immobile viene fatta prima che l’assemblea abbia deliberato l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata, egli non potrà esserne chiamato a risponderne, in quanto le spese condominiali graveranno esclusivamente sul nuovo acquirente.
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Ciò detto, è bene che questi aspetti siano chiariti per iscritto al momento del rogito notarile, indipendentemente dal fatto che siano già stati specificati o meno nel contratto preliminare.
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Fonte: Alessandro Sartirana per Il Sole 24 Ore.
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