Eco e Super Ecobonus. Condizionatore o riscaldamento a pavimento sono agevolabili?

ENEA nella raccolta FAQ effettua precisazioni sul tema e nello specifico sul termine “sostituzione parziale” dell’impianto. Nell’articolo i dettagli.

Dall’ENEA arriva il chiarimento che si può leggere tra le FAQ aggiornate al 25 gennaio 2021 sull’installazione o la sostituzione degli split del condizionatore invernale o del riscaldamento a pavimento.

Questo tipo di intervento rientra nella cerchia di quelli soggetti ad agevolazione fiscale e detraibili al 50%, 65%, fino ad arrivare al 110% se si tratta di intervento trainato e se sussistono tutte le condizioni previste dal super Ecobonus. Va precisato però che è soggetta ad agevolazione la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, solo se la pompa di calore ad alta efficienza sostituisce il vecchio impianto di climatizzazione invernale e non lo va ad integrare.

Difatti in caso di integrazione la detrazione fiscale non è applicabile, così come precisato da ENEA nella risoluzione del 1° dicembre 2008, n. 458/E e nella FAQ ENEA 5.D (ex 20 – Voglio installare a casa mia, già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere all’Ecobonus?) dove viene bocciata l’ipotesi di integrazione.

Pertanto si può dire che l’installazione o la sostituzione degli split del condizionatore invernale o del riscaldamento a pavimento rientrano nell’Ecobonus del 50-65-110% solo se viene sostituito il generatore di calore esistente.

Leggi anche: Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?

Cosa si intende per sostituzione parziale?

ENEA nella raccolta FAQ effettua ulteriori precisazioni sul tema e nello specifico sul termine “sostituzione parziale” dell’impianto.

>> Scarica la raccolta FAQ Ecobonus ENEA aggiornata al 25 gennaio 2021 <<

Si legge: “In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, consultato al riguardo anche il MiSE, riteniamo che per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto. Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già esistente, poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è opinione ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi “parziali” che consistono nella sola sostituzione”.

Quindi riassumendo quando l’intervento comporta almeno la sostituzione di un generatore di calore e ciascuna unità esterna può essere equiparata al generatore di calore, viene riconosciuto l’Ecobonus 65-110%.

Non perderti: Isolamento involucro più pompa di calore, limiti per la detrazione 110%

Inoltre, nel caso in cui si disponga di un impianto termico costituito da una caldaia che garantisce sia la climatizzazione invernale sia la produzione di acqua calda sanitaria, è possibile mantenere la vecchia caldaia per la sola produzione di acqua calda sanitaria e installare un sistema di pompe di calore per il riscaldamento.

Alla FAQ ENEA 6.D (ex 21 – Nel mio appartamento riscaldato con un impianto a pompa di calore, ho sostituito un’unità esterna di condizionamento con un’altra più efficiente. Posso accedere alle detrazioni fiscali ai sensi del comma 347 della legge finanziaria 296/2006?) viene poi ricordato che gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, sono agevolabili come specificato all’Art.2, comma 1e) del “DM Requisiti ” ai sensi del comma 347.

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Necessaria sarà la verifica e messa a punto del sistema di distribuzione, una volta installato il nuovo generatore per accedere alle detrazioni fiscali.

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