Superbonus 110% e spese prestazioni professionali: quali sono ammesse?

Oltre a quelle che interessano gli interventi trainanti e trainati, la Circ. n.24 dell’Agenzia delle Entrate specifica le spese prestazioni. Ecco i dettagli

Simona Conte 18/08/20

La Circolare n.24 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le altre spese ammissibili all’agevolazione, oltre a quelle che interessano gli interventi trainanti e trainati, ovvero le spese prestazioni professionali.

Difatti ad essere detraibili in misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, sono le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

Nella circolare viene specificato, inoltre, che la detrazione spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Nello specifico si tratta:

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

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Spese prestazioni professionali per verifica fattibilità e raggiungimento requisiti energetici

In ogni caso per tutti gli immobili e le tipologie di intervento, secondo quanto espressamente indicato dalla circolare n. 24, tra le spese ammesse alla detrazione del 110 per cento sono sempre ricomprese anche le spese di carattere preliminare necessarie per valutarne la fattibilità dell’intervento e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico richiesti dalle norme.

L’Agenzia delle Entrate ha dunque precisato che, oltre alle spese per la messa a punto del progetto vero e proprio (che rientrano tra quelle agevolate come indicato dal DM 4 agosto 2020), sono ammesse alla detrazione maggiorata, sempre nei limiti previsti, anche le spese per la verifica della fattibilità dell’intervento e del raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico necessari per ottenere il Superbonus.

Come indicato si tratta di tutte le spese di spese preliminari necessarie quali quelle sostenute per:

  • effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • ispezione e prospezione;
  • altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori.

Va ribadito che la condizione richiesta per la detrazione è che gli interventi che danno diritto al Superbonus vengano effettivamente realizzati.

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Simona Conte

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