L’uscita della prima Linea Guida Teleriscaldamento intitolata “Termoregolazione e contabilizzazione individuale in impianti allacciati a reti di teleriscaldamento”, a cura dell’Ordine degli Ingegneri Torino ed Iren Energia era stata annunciata a novembre in occasione dell’evento Restructura 2019 a Torino.
Una collaborazione nata nel 2018 per favorire la conoscenza dell’intero sistema tra i tecnici del settore e per rispondere alla necessità di approfondire l’interazione/integrazione fra la rete di teleriscaldamento ed i condomini.
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Le linee guida previste, di carattere scientifico, sono in totale quattro dalle quali sarà possibile creare documenti divulgativi più informativi per gli amministratori di condomini e corsi ad hoc gestiti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.
Questa prima Linea Guida Teleriscaldamento è stata elaborata per rispondere all’esigenza di comprendere e approfondire, anche a livello normativo, il comportamento degli scambiatori di calore in regime di portata variabile, indotto dall’introduzione delle valvole termostatiche.
All’interno del documento vengono fornite le indicazioni minime alle quali un progetto dovrebbe attenersi per sviluppare un’esaustiva analisi delle problematiche connesse all’intervento, indicando quindi gli interventi da porre in campo per raggiungere i requisiti richiesti dalle norme vigenti.
La linea guida teleriscaldamento arriva in aiuto dando, seppur per sommi capi, una spiegazione di quali siano le modifiche impiantistiche e le principali tematiche cui occorre prestare attenzione realizzando l’intervento in oggetto.
Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Torino, Alessio Toneguzzo, ha dichiarato all’uscita della prima Linea Guida Teleriscaldamento: “Il tavolo di lavoro con Iren e la guida tecnica che è stata elaborata sono il risultato tangibile di una sinergia tra tecnici che, pur operando nello stesso settore, osservano e affrontano la tematica dell’energia sotto due profili diversi: quello aziendale del produttore e distributore del vettore energetico e quello del libero professionista, il cui compito è indirizzare l’utente finale verso un utilizzo del teleriscaldamento che comporti dei reali risparmi in termini economici”.
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Cosa significa teleriscaldamento?
Con teleriscaldamento si indica un sistema di riscaldamento che si è sviluppato in Italia a partire dagli anni Settanta, ma già in uso nei paesi del Nord Europa dall’inizio del novecento. Si tratta di un sistema a rete, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, destinato alla fornitura di energia termica (nella duplice valenza di “caldo” e “freddo”) di edifici appartenenti a soggetti diversi, ai fini di climatizzazione di ambienti e di produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario.
Il D. Lgs. 102/2014, così come modificato dal D. Lgs. 141/2016, riporta la definizione di rete di teleriscaldamento, ovvero:
“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”.
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Il calore può essere prodotto attraverso diversi sistemi quali:
- impianti di cogenerazione;
- impianti da fonti rinnovabili (energia solare, geotermica, biomasse, ecc.);
- recupero di calore di scarto industriale,
- e/o centrali a caldaia utilizzate sia come integrazione per i picchi di richiesta sia come riserva in caso di guasto.
Lo scambio di calore dalla centrale alle singole strutture abitative è mediato da una rete di tubazioni (condotte sotterranee) in pressione che, di norma, trasporta acqua calda/surriscaldata verso gli edifici; dopodiché, attraverso sottostazioni (dotate di scambiatori di calore) situate presso i singoli edifici, si realizza lo scambio termico tra l’acqua della rete di teleriscaldamento e l’acqua della rete del cliente (utilizzabile per riscaldare i diversi ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria); infine l’acqua ormai raffreddata ritorna alla centrale termica per essere nuovamente riscaldata.
Linea Guida Teleriscaldamento. Qual è la normativa di riferimento?
Le principali norme applicabili agli impianti di riscaldamento, alle quali fa riferimento la prima Linea Guida Teleriscaldamento, sono:
- DM 37/08: Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
- DM 22/11/2012: Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici».
- DPR 74/2013: Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- Legge 90/2013: Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
- Legge 10/91: Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- DPR 412/93: Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 così come modificato dal DPR 551/99 Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. lgs. 192/05: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- D. Lgs. 311/06: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- D. Lgs 102/14: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE così come modificato dal D. Lgs. 141/16 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
- DM Requisiti minimi: Decreto interministeriale 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Con il contributo dell’Ordine degli Ingegneri di Torino.
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Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc
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