Asseverazioni Sismabonus e Super Sismabonus. Quali e quante ne occorrono?

Il chiarimento arriva dalla Commissione di Monitoraggio Sismabonus che spiega quante asseverazioni vanno presentate e in quale ordine cronologico. Tutti i dettagli.

Simona Conte 11/02/21

La questione è analizzata all’interno della raccolta di quesiti e risposte elaborata dalla Commissione Monitoraggio istituita il 21 ottobre 2020 dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha il compito di analizzare e dare anche risposte ai dubbi sul Sismabonus oltre che su: messa in sicurezza dei fabbricati, contenimento energetico delle costruzioni, procedure di applicazione delle misure fiscali.

Tra i quesiti a cui è stata data risposta vi è quello che riguarda l’asseverazione dell’efficacia degli interventi effettuati e l’asseverazione della congruità dei prezzi.

Tenendo conto del diverso momento di presentazione, il dubbio è se si tratta di distinte asseverazioni e quale è la modalità di attestazione da parte dei professionisti incaricati della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Analizziamo nel dettaglio il quesito e la relativa risposta.

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Sismabonus e Super Sismabonus. Il quesito

Per rispondere alle condizioni previste dal Sismabonus (secondo l’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 58/2017) è necessario acquisire:

  • l’asseverazione relativa alla classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e
  • quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.

L’asseverazione e il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, secondo il DM 58/2017 devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del TU Edilizia 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico, quando dominato, attestano come previsto dal comma 4 dell’art.3 del DM 58/2017, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

Con il Superbonus (per essere precisi al comma 13, lett. b) dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) si stabilisce che per gli interventi antisismici “la riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico (…)”. I professionisti in questione attestano, “altresì la corrispondente congruità delle spese”, inoltre al successivo comma 13-bis dell’art. 119, si legge che la predetta asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121”.

Parliamo quindi di distinte asseverazioni o no? Andiamo nello specifico della risposta.

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La risposta della Commissione di Monitoraggio

Con la risposta al dubbio viene precisato che per mantenere la massima coerenza tra Sismabonus e Super Sismabonus le disposizioni sono state realizzate affinché le differenze di procedure e di adempimenti risultino minime.

La Commissione di Monitoraggio precisa che l’asseverazione del progettista e quella del direttore dei lavori (compresa l’attestazione del collaudatore statico) sono distinte temporalmente e si riferiscono a momenti diversi del procedimento.

Difatti:

  • prima dell’inizio dei lavori – l’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente;
  • a fine lavori – il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d’intervento ne richiede la presenza, attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del Sismabonus.

La congruità delle spese chi l’assevera?

Nella risposta si legge che per il Super Sismabonus è stabilito, così come al Sismabonus, che “la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, ma rispetto al Sismabonus la norma prevede che i primi due professionisti asseverano “altresì la corrispondente congruità delle spese”.

Alla luce di ciò, la Commissione Monitoraggio spiega che per ottimizzare adempimenti e modelli, con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il Sismabonus che per il Super Sismabonus ed è possibile procedere saltando o eliminando le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato.

Il modello relativo all’asseverazione del progettista (Allegato B), pertanto, oggi contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, così in caso di Super Sismabonus, la dichiarazione è già presente. Analoga operazione è stata effettuata per l’asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1).

Il collaudatore statico (salvo nei casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la presenza), al termine dei lavori, provvederà all’attestazione della riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal direttore dei lavori, sia nel caso di Sismabonus, che di Super Sismabonus.

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In conclusione

Ricapitolando, secondo un ordine cronologico:

  1. l’asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell’inizio dei lavori;
  2. l’attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all’attestazione del collaudatore statico, quando presente.

Da sottolineare poi la precisazione effettuata dalla Commissione circa il terzo punto degli “assevera” contenuto negli Allegati B1 e B2. In questo caso “riduzione della classe di rischio” si intende come “riduzione di rischio sismico” della costruzione (Fig.1).

Asseverazioni Sismabonus Super Sismabonus
Fig.1_All. B1-Attestazione DL – In questo caso “riduzione della classe di rischio” si intende come “riduzione di rischio sismico” della costruzione

Il parere si conclude con un monito, dati i dubbi legati alle asseverazioni: “la commissione proporrà agli organi competenti la modifica degli allegati predetti, al fine di renderli più rispondenti alle casistiche che possono presentarsi nei due diversi casi di accesso al Sismabonus o al Super Sismabonus”.

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Foto: iStock.com/jariyawat thinsandee

Simona Conte

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