Ripercorrere la normativa del Superbonus per rispondere al quesito non è semplice (da ultimo si segnala la disposizione della Legge di bilancio 2021, che ritoccando l’articolo 119 del Dl Rilancio, ha prorogato il 110% alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e ha stabilito, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo): per questo abbiamo raccolto i dubbi principali relativi all’applicazione del Superbonus su garage, cantine e depositi.
Le riposte sono a cura di Lisa De Simone, giornalista professionista finanziaria e specializzata sulle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali, ed è autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
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Superbonus cantine e garage, quali lavori agevolati?
Nel caso in cui nel condominio ci fossero dei garage o magazzini, su queste unità cosa si può fare ai fini del Superbonus?
Il Superbonus è riconosciuto esclusivamente per gli interventi trainanti e trainati effettuati sugli immobili a destinazione residenziale. Rientrano in questa definizione, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 24/2020, gli edifici nei quali almeno il 50% della superficie è destinato ad abitazioni.
Quando gli immobili non a destinazione residenziale si trovano all’interno di condomini è possibile effettuare interventi di coibentazione anche sulle pareti che riguardano questi locali, e in questo caso se si tratta di immobile prevalente destinazione abitativa la detrazione è riconosciuta anche ai proprietari dei locali commerciali in quantità di condomini.
Viceversa se l’edificio sul quale sono effettuati gli interventi non è a prevalente destinazione abitativa possono usufruire dell’agevolazione esclusivamente proprietari delle unità immobiliari accatastate per uso residenziale. Sugli immobili a destinazione commerciale di pertinenza delle abitazioni è comunque possibile installare i pannelli solari per i quali si usufruisce del Superbonus come intervento trainato.
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Le cantine ed i garage all’interno di un condominio che sono accatastati a parte rispetto all’appartamento hanno diritto ai lavori dell’involucro comune?
Ai fini del calcolo del tetto di spesa sul quale può essere riconosciuto il Superbonus debbono essere conteggiate tutte le unità immobiliari presenti dell’edificio singolarmente accatastate. Quindi hanno diritto ad un proprio tetto di spesa anche le cantine e i garage. Trattandosi di intervento condominiale i proprietari avranno diritto all’agevolazione in qualità di condomini e, di conseguenza, in base ai millesimi di proprietà.
Palazzina con 5 alloggi, 5 cantine e cinque garages nello stesso edificio. Il calcolo dei massimali di spesa è calcolato su 15 unità?
Sì, è così. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 30/2020, tutte le unità immobiliari singolarmente accatastate debbono essere considerate nell’ambito dell’intervento sulle parti comuni condominiali ai fini del Superbonus.
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Nel caso di edificio unifamiliare costituito da abitazione, garage e locale deposito si può usufruire del Superbonus anche per le pareti che delimitano locali non riscaldati (locale deposito, …)?
Condizione indispensabile per ottenere il Superbonus per la coibentazione è quella di effettuare un intervento su una porzione superiore al 25% della superficie complessiva disperdente lorda dell’edificio. L’intervento deve portare alla riduzione di due classi energetiche dell’intero fabbricato. Quindi l’intervento può riguardare tutte le pareti e non solo quelle che delimitano i locali riscaldati in quanto l’agevolazione è riconosciuta per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, a prescindere dal fatto che la singola parete sulla quale sia interviene delimiti o meno a sua volta locali riscaldati.
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Casa unifamiliare con pertinenza indipendente (garage). Eseguo su entrambi gli immobili interventi antisismici. Fermo restando che il massimale di spesa rimane 96.000, è corretto allegare alla pratica due asseverazioni in cui in quello riferito alla casa dichiaro ad esempio la congruità di 70.000 euro per il garage dichiaro 26.000?
L’asseverazione della congruità delle spese comporta che il tecnico si prende la responsabilità di dichiarare che quanto riportato nella fattura per l’intervento su quel determinato immobile è un costo in linea con i prezzari pubblici di riferimento nella zona. Quindi non è possibile indicare una cifra “a occhio” perché un’asseverazione non veritiera comporta sanzioni nei confronti del tecnico e la perdita delle agevolazioni per il contribuente.
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Foto: iStock/urfinguss
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