Ristrutturare tramite demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento. Ora si può, anche nel centro storico, quando si tratta di un progetto di rigenerazione urbana. Tutto dipende, in sostanza, da quello che prevede il Comune, anche a prescindere dai vincoli imposti dal TUE. A precisarlo in via definitiva una circolare MIT- Funzione pubblica, firmata dai ministri Paola De Micheli e Fabiana Dadone, che fornisce una serie di chiarimenti sulle modifiche al TUE introdotte dal decreto semplificazioni (>> Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in edilizia).
Destinatari della circolare la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Unione delle Province, l’ANCI, i Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche. Vediamo in dettaglio tutte le novità nella legge.
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Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche all’ampliamento
Nel testo della circolare si affrontano le novità introdotte all’articolo 2-bis, comma 1-ter, del TUE sia in tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, sia sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), con specifico riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione (comma 1, lettera b), dell’articolo 10).
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In questo ambito le novità hanno riguardato:
a) l’ampliamento della definizione della ristrutturazione edilizia, nella quale ora rientrano “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”; (>> sule tema: Ristrutturazione con ampliamento volumetrico, può essere manutenzione straordinaria?);
b) l’aggiunta di un ulteriore periodo per cui i medesimi interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere, “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
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I limiti per gli edifici vincolati e il centro storico
Sempre nell’ambito degli interventi di ristrutturazione adottati tramite demolizione ricostruzione, ricorda ancora circolare, le norme contengono:
c) un maggior rigore della previsione relativa agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, per i quali ora si richiede il mantenimento di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e si precisa che non devono essere previsti incrementi di volumetria;
d) l’equiparazione agli edifici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 di quelli ubicati nelle zone omogenee A e in quelle ad esse assimilabili in base ai piani urbanistici comunali, nonché “nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, fatte salve “le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici”.
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Sì all’ampliamento “regolamentato” da norme a livello locale
Quanto a quest’ultimo punto la circolare sottolinea che l’equiparazione tra edifici vincolati e edifici in zona A “è solo tendenziale” dal momento che sono espressamente fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici. Di conseguenza sono sempre applicabili eventuali disposizioni di leggi regionali, che consentano, anche per le aree in questione, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti di quelli individuati. Lo stesso anche per gli edifici ubicati nei centri storici quando le variazioni sono imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull’accessibilità ecc.
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E sempre nei centri storici è possibile l’ampliamento in presenza di previsioni degli strumenti urbanistici (sia generali che attuativi) con cui si consentano, anche per le zone A e assimilate e per i centri storici, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma di legge.
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Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”
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Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, “Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo unico per l’edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare:- modifica l’istituto del permesso di costruire, della SCIA e di edilizia libera;- semplifica la ristrutturazione edilizia;- deroga i limiti di distanza tra fabbricati;- riforma gli interventi relativi alle opere stagionali e temporanee;- stabilisce lo stato legittimo degli immobili;- proroga i termini di inizio e ultimazione dei lavori;- deroga agli strumenti urbanistici;- disciplina l’uso temporaneo degli immobili;- introduce l’agibilità, in assenza di lavori;- estende il concetto di tolleranze costruttive ed esecutive;- assicura la demolizione di opere abusive;- elimina l’autorizzazione paesaggistica per posa di elementi amovibili su aree pubbliche;- agevola la rigenerazione urbana, il recupero e il riuso degli immobili.Inoltre consente di realizzare, anche su immobili condominiali, ai sensi della legge 17 luglio 2020, n. 77, con la detrazione del 110 per cento, interventi di:- efficienza energetica di edifici o unità immobiliari;- riduzione rischio sismico degli edifici (sisma bonus);- impianti solari fotovoltaici su edifici;- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.Mario Di NicolaArchitetto, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.
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