Il Decreto semplificazioni è legge. Tutte le novità del Codice Appalti

Pubblicata la conversione in legge 11 settembre 2020, n. 120 del d.L. 76/2020. Cosa cambia per gli affidamenti sotto soglia? E nelle procedure sopra soglia? Come si istituiranno i collegi consultivi tecnici? I dettagli punto per punto

Marco Agliata 16/09/20

Dopo l’approvazione della Camera dei Deputati è stata pubblicata, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (sulla G.U. Serie Generale 228 del 14 settembre 2020, Suppl. Ord. n. 33) la Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. La legge 120/2020 entra in vigore dal 15 settembre 2020 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2020 sarà pubblicato il testo della legge 120/2020 coordinato con il decreto legge 76/2020.

Per quanto riguarda gli interventi normativi inerenti i contratti pubblici, sono confermati/integrati alcuni interventi sul codice, di una certa entità, già presenti nel d.L. 76/2020 e che, comunque, hanno carattere temporaneo e sono applicabili, per la maggior parte dei casi, fino alla data del 31 dicembre 2021. Ecco i dettagli.

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Il Decreto semplificazioni è legge. Tutte le novità del Codice Appalti

Nuove modalità per gli affidamenti sotto soglia

L’articolo 1, comma 2 della nuova legge 120/2020 prevede, fino al 31 dicembre 2021 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di architettura e ingegneria sotto soglia, delle procedure diverse da quelle attualmente indicate dal codice con le seguenti modalità:
lavori di importo inferiore a 150 mila euro, assegnati con affidamento diretto;
servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75 mila euro, assegnati con affidamento diretto;
servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria con importi pari o superiori a 75 mila euro e fino alle soglie, affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 5 operatori diretto nel rispetto del criterio di rotazione;

lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a 350 mila, assegnati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 5 operatori;
lavori di importo pari o superiore a 350 mila e inferiore a 1 milione di euro affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 10 operatori;
lavori pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle le soglie affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 15 operatori.

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Come disposto dall’ articolo 1, comma 2, lettera “b” della legge 120/2020, la pubblicazione di tutte le procedure riportate nel precedente elenco viene effettuata nei siti internet istituzionali delle stazioni appaltanti e la pubblicazione dell’avviso sui risultati, che deve contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati, non è obbligatoria per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi riportati nell’articolo 32, comma 2 del codice. Per gli affidamenti con procedura negoziata di cui all’articolo 1, comma 2, lettera “b” della legge 120/2020 (ferme restando le prescrizioni sull’esclusività di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 3 del codice), l’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso (articolo 1, comma 3 della legge 120/2020) con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste dall’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2 ter del d.lgs. 50/2016 (anche con un numero di offerte pari o superiore a cinque).

Soltanto per queste tipologie di affidamenti sotto soglia (art. 1, comma 4 della legge 120/2020) e fino al 31 dicembre 2021, la stazione appaltante, in situazioni ordinarie, non richiede garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del codice (garanzia fideiussoria del 2%) e le offerte potranno essere esaminate prima della verifica dei requisiti.

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Affidamenti nelle procedure sopra soglia

Nel caso di determina a contrarre (o altro atto equivalente di avvio del procedimento) adottata entro il 31 dicembre 2021, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge 120/2020, deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.

Sempre l’articolo 2, comma 2 della legge 120/2020 nell’ambito degli affidamenti di attività per l’esecuzione di lavori, servizi, forniture e servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede l’utilizzo della procedura aperta, ristretta, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 o del dialogo competitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) della stessa legge 120/2020.

Negli stessi casi (v. articolo 2, comma 3 della legge 120/2020) indicati al periodo precedente la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125 del codice, per i settori speciali può essere utilizzata (previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Questa procedura può essere utilizzata anche nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del codice anche nel caso di singoli operatori economici che si trovano nelle condizioni di cui all’ultima parte dell’articolo 2, comma 3 della legge 120/2020 (sede operativa collocata in aree di crisi industriale).

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Nei settori (v. articolo 2, comma 4 della legge 120/2020) dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per la ricerca, la sicurezza pubblica e dei trasporti, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, e gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, l’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi, forniture e servizi di architettura e ingegneria viene espletato in deroga ad ogni disposizione di legge (fatta salva la disciplina penale, la normativa antimafia e i vincoli europei).

All’articolo 3 della legge 120/2020 è stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, è possibile corrispondere agli operatori i benefici economici previsti anche in assenza di documentazione antimafia (se il rilascio non è effettuato contemporaneamente alla consultazione) ferme restando le verifiche da completare entro i successivi 60 giorni.

Il Collegio consultivo tecnico

Nel caso di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche e fino alla data del 31 dicembre 2021, l’articolo 6 della legge 120/2020 prevede l’istituzione, da parte delle stazioni appaltanti, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto del Collegio consultivo tecnico (di fatto un arbitrato irrituale).

La costituzione del Collegio consultivo tecnico è obbligatoria per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 mentre per le opere di importo inferiore l’eventuale istituzione resta facoltà della stazione appaltante.

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Questo Organismo è composto da tre o cinque componenti dotati di adeguata professionalità e qualificazione professionale individuati, come previsto dall’articolo 6, comma 2 del d.L. 76/2020, tra ingegneri, architetti, giuristi e economisti con comprovata esperienza pratica e professionale di almeno 10 anni nel settore di riferimento. I componenti possono essere scelti dalle parti, il componente con funzioni di presidente viene scelto dai componenti di parte o, in caso di mancato accordo, dal Ministero delle infrastrutture che provvede, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, alla nomina del componente mancante con funzioni di presidente. Per quanto riguarda gli eventuali profili di incompatibilità dei componenti che le stazioni appaltanti intendono nominare non vengono indicate, nel decreto in oggetto, condizioni ostative che possano pregiudicare la partecipazione a tale Organismo da parte di soggetti incardinati nella P.A. o in altri Enti pubblici o privati.

I termini e le modalità di adozione delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono disciplinati dall’articolo 6, commi 3,4,5 e 6 del d.L. 76/2020 ed il compenso, a carico delle parti, previsto per i componenti del Collegio è stabilito sulla base dei criteri indicati dal comma 7 dello stesso articolo 6 del d.L. 76/2020.

Il limite degli incarichi nell’ambito di collegi consultivi tecnici che lo stesso componente può ricoprire non deve essere superiore a cinque assunti contemporaneamente e non può essere superiore a dieci svolti ogni due anni.

La consegna in via d’urgenza e l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera “a” della legge 120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza (o esecuzione del contratto in via d’urgenza per i servizi e forniture) nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del codice e dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.

L’articolo 8, comma 7 della legge 120/2020 interviene sull’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (ex appalto integrato) con una ulteriore estensione temporale di quanto disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 55/2019 (che aveva fissato la praticabilità dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori fino al 31 dicembre 2020) spostando quel termine fino al 31 dicembre 2021.

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Si tratta di una scelta legislativa già oggetto di molte critiche, in considerazione delle problematiche progettuali che hanno caratterizzato le passate esperienze ma che, forse, potrà consentire un recupero finale dei tempi di attuazione degli interventi finanziati con risorse comunitarie e nazionali altrimenti destinati alla perdita di tali finanziamenti per decorrenza dei termini previsti.

La legge 120/2020 in esame contiene anche altre disposizioni di carattere più operativo (già contenute dal d.L. 76/2020 o integrate nel passaggio parlamentare al Senato) comprese delle prescrizioni relative agli ambiti delle infrastrutture e dell’edilizia (la maggior parte delle quali sono applicabili fino al 31 dicembre 2021), che saranno esaminate in ulteriori note successive.

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Il decreto Semplificazioni (decreto legge 76/2020) è stato definitivamente convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. Rispetto al testo del decreto, la legge di conversione ha pesantemente modificato le norme relative al Testo Unico dell’Edilizia (c.d. TUE, DPR 380/2001).Numerose e tutte importanti sono le novità che il testo normativo applica al TUE.L’eBook fornisce nel dettaglio un quadro completo di tutte le modifiche intervenute, analizzando le novità e i cambiamenti anche grazie all’ausilio di preziose tabelle comparative che mostrano al lettore, a colpo d’occhio, cosa è cambiato, cosa è rimasto immutato e cosa, invece, è stato abrogato nella nuova versione del Testo Unico dell’Edilizia.Tra le tante novità presenti, si segnalano, a titolo di esempio:• la rivisitazione della definizione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, ed in particolare della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione edilizia e degli interventi realizzabili con il permesso di costruire in deroga, agendo sui requisiti, limiti e condizioni che li connotano;• la certezza del formarsi del silenzio assenso nonché una nuova modalità di verifica dell’agibilità degli immobili, non a seguito di lavori edilizi;• una nuova disciplina della valutazione dello stato legittimo del patrimonio edilizio, chiarendo innanzitutto significato e portata di tale verifica preventiva;• semplificazioni per la ricostruzione post-sismica e l’eliminazione delle barriere architettoniche.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia condominiale, edilizia e fiscale.

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Foto: iStock/oonal

Marco Agliata

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