Bonus facciate, vale anche per interventi del 2019

Non ci sono restrizioni per la data di inizio dei lavori. Lo specifica Entrate, che chiarisce come compilare il bonifico e fa una distinzione tra balconi e terrazzi (l’agevolazione non vale per entrambi!)

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Agenzia delle Entrate ha chiarito due questioni sul Bonus facciate: la prima (Risposta 191/2020) chiarisce se l’agevolazione spetta per interventi iniziati nel 2019, la seconda (Risposta 185/2020) specifica se si può fruire della detrazione al 90% intervenendo su terrazzi o balconi, e dà indicazioni su come eseguire il bonifico.

Vediamo entrambe le risposte in dettaglio.

Bonus facciate, vale anche per interventi del 2019

La norma contiene la dicitura “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, e pertanto non ci sono riferimenti restrittivi alla data di inizio dei lavori, e per l’imputazione delle spese agevolabili, è dunque necessario fare riferimento, per le persone fisiche, (compresi gli esercenti arti e professioni) e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e cioè alla data del pagamento del corrispettivo a prescindere dalla data di inizio lavori.

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ESEMPIO

Per interventi iniziati a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nello scorso anno che nel 2020, il bonus facciate spetta esclusivamente per le spese sostenute quest’anno.

Se si tratta invece di interventi sulle parti comuni di un edificio, vale la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

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Balconi o terrazzi, c’è differenza per l’agevolazione

Accedono al bonus, come risaputo, gli interventi realizzati sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, che ricadano sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Sono, invece, escluse dal beneficio le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio, come lastrici solari, tetti, o pavimenti e interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Agenzia ha specificato che rientrano tra i lavori ammessi alla detrazione anche il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.

Attenzione però alla differenza tra balconi e terrazzi: questi ultimi infatti, ai fini dell’agevolazione, sono considerati una “parete orizzontale”, come i lastrici solai, e quindi sono esclusi dal bonus.

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Come compilare il bonifico?

Il documento deve contenere tutte le informazioni perché banche o Poste possano effettuare la prevista ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento (o meglio, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

In alternativa, possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per l’ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e se possibile vanno indicati, come causale, gli estremi della legge n. 160/2019. Se non è possibile riportare i riferimenti normativi, e non è possibile modificare la causale, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta.

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Foto: iStock/Don White

Redazione Tecnica

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