Il chiarimento viene da Entrate, che in questa risposta (la n.140 del 22 maggio 2020) spiega il dubbio sorto all’istante (detentore dell’immobile oggetto dell’intervento) in merito alla validità dell’agevolazione in quanto prima dei lavori aveva avuto solo un’autorizzazione telefonica all’esecuzione dell’intervento da parte del proprietario.
Il caso sarebbe stato diverso se fosse mancato, al momento dell’inizio dei lavori, il titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato. Ci sono inoltre alcuni punti utili da sapere per chi è interessato ad usufruire del Bonus ristrutturazione; vediamo in dettaglio l’argomento, anche alla luce del Decreto Rilancio.
Bonus ristrutturazioni, per autorizzarlo basta una telefonata!
Il caso vede un inquilino che nel 2018 ha provveduto a installare nella propria abitazione un impianto di aria condizionata, anche se il consenso scritto all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario è arrivato nel 2019.
** SUPERBONUS 110% **
Vale per interventi edili già avviati?
Per le regole del Bonus ristrutturazioni, in questo caso la detrazione spetta a condizione che le spese siano sostenute per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore di aria calda o di aria condizionata e sia acquisita idonea documentazione comprovante tali caratteristiche.
Il bonus spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese.
In pratica la detrazione può essere utilizzata anche dai detentori dell’immobile che siano in possesso di un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse al beneficio, se antecedente il predetto avvio, e che abbiano avuto il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
** SUPERBONUS 110% **
Vale per pochi lavori, ma cessione del credito per tutti
Detrazione 50% nel Decreto Rilancio
Ricordiamo che nel recente Decreto rilancio, la novità più grossa consiste nel fatto che la cessione del credito potrà essere seguita anche per il bonus ristrutturazioni oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50%, quindi per l’Ecobonus 65%(comprese le vecchie rate non ancora utilizzate), per il Sismabonus e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.
>> Leggi tutti i dettagli sul Superbonus 110%.
Superbonus – DL Rilancio, Articolo 121 – Cessione del credito valida per:
- Recupero patrimonio edilizio
- Efficienza energetica
- Misure antisismiche
- Recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura)
- Installazione impianti fotovoltaici
** SUPERBONUS 110% **
Conviene aspettare luglio per i lavori?
Conclusione
L’istante che ha acquisito un semplice consenso telefonico del proprietario al momento dell’esecuzione dei lavori e che successivamente fornisce l’autorizzazione in forma scritta, potrà fruire della detrazione, a condizione che la spesa sia stata sostenuta per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti, reversibile per la climatizzazione estiva, che abbia effettuato tutti gli adempimenti previsti dall’interministeriale n. 41/1998 e che sia in possesso della documentazione richiesta, inclusa quella attestante le caratteristiche tecniche dell’apparecchio installato. In base al criterio di cassa, l’istante potrà fruire della detrazione con riferimento al periodo d’imposta 2018.
La mancata indicazione del bonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta potrà essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019.
** SCONTO IN FATTURA**
Cos’è cambiato col DL Rilancio e col Superbonus 110%
NOVITÀ SUPERBONUS 110%
Tutte le informazioni a portata di click, aggiornato agli ultimi passaggi legislativi
SUPERBONUS 110% – eBook
Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico. Agevolazione ammessa anche per le seconde case, ma esclusa per gli immobili di lusso. Nessuna limitazione, invece, per gli interventi in condominio. Con l’ingresso delle seconde case sono stati rivisti i massimali di spesa ammessi all’agevolazione che variano in funzione del numero di immobili in condominio. Chiarito che in caso di sconto in fattura, questo non potrà superare l’importo dei lavori, per cui il bonus pari al 110 per cento della spesa sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui si intenda utilizzare la detrazione direttamente o effettuare la cessione del credito. Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus facciate al 90 per cento, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico. Opzione solo per i lavori effettuati nel 2020 e 2021. Asseverazione e visto di conformità obbligatori per il superbonus. Nell’ebook l’analisi delle disposizioni previste dopo il passaggio parlamentare del decreto. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
Antonella Donati | 2020 Maggioli Editore
13.58 € 11.54 €
NOVITÀ CALCOLO APE
Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi edifici e ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate al Dl Rilancio e al Superbonus 110%
Foto: iStock/Morsa Images
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento