Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. È infatti applicabile, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale e mediante questo Decreto, ha prodotto un testo unificato (aggiornato al 17 aprile 2020) in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme. Vediamone le specifiche.
Codice prevenzione incendi, nuovo testo aggiornato
I Vigili del Fuoco hanno dunque pubblicato il testo del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) aggiornato al 17 aprile 2020.
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Al fine di semplificare e razionalizzare il corpo normativo relativo alla prevenzione incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, l’articolato è stato modificato dal DM 12/04/2019 (GU n. 95 del 23/04/2019). Le modifiche apportate da tale decreto sono entrate in vigore il 20/10/2019.
Successivamente, col DM 18/10/2019, per armonizzare meglio le varie sezioni del decreto, l’originario allegato 1 è stato interamente sostituito; in seguito, il DM 14/02/2020 ha sostituito le diverse RTV che erano state pubblicate (V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8) per allineare alla nuova impostazione.
Il DM 14 febbraio 2020 del Ministero (“Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 6 marzo 2020 ed è entrato in vigore il 5 aprile scorso.
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L’allegato A di questo decreto contiene le modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive integrazioni, relativamente alla sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
– V.4: uffici;
– V.5: attività ricettive turistico – alberghiere;
– V.6: autorimesse (** Niente più distinzione tra autorimesse pubbliche e private);
– V.7: attività scolastiche (** RTV per gli asili nido);
– V.8: attività commerciali.
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>> Scarica il Codice di Prevenzione Incendi aggiornato al 17 aprile 2020
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