Le associazioni di categoria ALPI (Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione e Ispezione), AIPnD (Associazione Italiana Prove Non Distruttive), ALGI (“Associazione Laboratori Geotecnici Italiani), CODIS (Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle Strutture Infrastrutture e dei Beni Culturali) e MASTER (Associazione Materials and Structures, Testing and Research) annoverano tra i loro iscritti oltre 1.600 soci.
Tra questi iscritti, almeno 200 sono interessati a richiedere l’autorizzazione per operare come “Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” di cui all’articolo 59, comma 2 del D.P.R. 380/2001, e ai sensi della Circolare CSLLP del 3 dicembre 2019 n.633/STC.
Per questo le Associazioni sopra menzionate hanno scritto una lettera a Paola De Micheli e Salvatore Margiotta, rispettivamente Ministro e Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Massimo Sessa (Presidente del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici) e al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.
Materiali da costruzione
Ricapitoliamo: cosa dice la Circolare 633?
La Circolare del CSLLPP n. 633 del 3/12/2019 contiene i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001. Su questi criteri si era espressa favorevolmente l’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con Parere n. 48/2019 reso nell’adunanza del 27 settembre 2019.
La Legge 14 giugno 2019, n. 55, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ha modificato l’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
La modifica introduce la possibilità, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare con proprio decreto anche Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (alla lettera c-bis).
La stessa Legge, all’articolo 3, comma 1-bis, ha inoltre stabilito che: “Al fine di dare attuazione all’articolo 59, comma 2, lettera c-bis ), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l, lettera 0a ), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti”.
L’Assemblea Generale del Consiglio Superiore, con Parere n. 48/19 del 27 settembre 2019, si era espressa favorevolmente espressa sullo schema del provvedimento.
Prove sui materiali da costruzione
La richiesta delle Associazioni dei Laboratori
Le Associazioni sopra menzionate richiedono quindi l’autorizzazione per operare come “Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”.
Nella lettera mettono sul piatto alcune evidenze.
La Circolare n. 633/STC è stata pubblicata dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 3 dicembre 2019, anziché entro 60
giorni, come pure prescritto dalle disposizioni della succitata Legge n. 55 del 14 giugno 2019.
Il nuovo soggetto di Laboratorio, ai sensi del comma 3 dell’art. 59 succitato è annoverato servizio di “pubblica utilità” e ritenuto “indispensabile” per controllo e monitoraggio in esercizio dei materiali e strutture delle opere civili pubbliche e private e delle infrastrutture strategiche (scuole, ospedali, caserme, ponti, viadotti, cavalcavia, passerelle, gallerie, ecc.).
Stiamo vivendo la gravissima crisi epidemiologica da COVID-19, che ha inevitabili drammatiche ripercussioni economiche che colpiranno tutti i settori socio-economici del paese, inclusi il settore delle costruzioni, delle professioni tecniche e tutti i soggetti che potrebbero richiedere l’autorizzazione (laboratori, società di ingegneria, società di servizi, società operanti nel settore della diagnostica, ecc.).
Il patrimonio infrastrutturale nazionale è sempre più vulnerabile. Ancora una volta nei giorni scorsi, con il crollo del Ponte sul fiume Malva, ha dimostrato l’urgenza e l’indifferibilità di una sistematica attività di controllo e diagnosi strutturale.
Nonostante la drammatica crisi in atto, per programmarsi per tempo e dare immediato avvio alla “nuova” attività che potrebbe consentire un primo rilancio del settore, molti dei soggetti interessati all’ottenimento dell’Autorizzazione, in vista della prossima scadenza del 3 giugno 2020, hanno già avviato il piano di investimenti per il conseguimento degli obiettivi di dotazione strumentale previsti dalla Circolare 633/STC, oltre che per l’approvvigionamento del personale e dei locali idonei, sostenendo già le relative spese, nonché quelle, anche consulenziali, inerenti la predisposizione della documentazione prescritta e l’aggiornamento del SGQ.
Le Associazioni chiedono quindi:
- che venga rispettata la tempistica definita al punto 16 della Circolare n. 633/STC che stabilisce i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001” per la presentazione delle istanze di autorizzazione (dal 03 giugno 2020) e per il rilascio delle stesse (dal 03 dicembre 2020);
- che, vista la drammatica crisi economica seguente alle misure di contenimento per l’epidemia da COVID-19, vengano adottate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quanto prima, specifiche e idonee misure di semplificazione dell’attuazione della Circolare 633/STC, anche sotto forma di indirizzo di interpretazione. Soprattutto per la questione del personale, la più problematica nell’attuale scenario: si potrebbero prevedere, per esempio, oltre alle tipologie lavorative di cui all’articolo 3 comma 5, anche contratti di lavoro dipendente a tempo determinato della durata massima prevista dalla Legge, collaborazioni coordinate e continuative ex D.lgs. n. 81/2015, ovvero ai sensi di altre discipline normative e/o regolamentari, in regime di esclusiva e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione.
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