Decreto Liquidità in Gazzetta: gli aiuti per imprese e professionisti

Nel decreto in vigore dal 9 aprile, misure per la liquidità, per il rinvio delle scadenze fiscali e per evitare il fallimento di imprese e professionisti

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Aggiornamento del 9 aprile 2020. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità, con le garanzie a supporto della liquidità per le attività in difficoltà per il Coronavirus. Il decreto è in vigore da oggi, 9 aprile. Scarica il testo (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 23)

Misure straordinarie per assicurare liquidità alle imprese, ma non solo. Dal punto di vista del fisco, a favore dei professionisti e delle imprese colpiti dalla crisi dovuta al coronavirus, il Decreto Imprese rinvia tutti i pagamenti di tasse e contributi per altri due mesi. Molte novità in campo fallimentare, con misure he vogliono assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza Covid. In tutto verranno liberate risorse per 400 miliardi. Il provvedimento è un’anticipazione del “decreto Aprile”, che, entro la metà del mese,dovrebbe rifinanziare per almeno 15 miliardi gli ammortizzatori sociali per lavoratori, famiglie e autonomi colpiti dalla crisi sanitaria, oltre a contenere le misure di contenimento dell’epidemia.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. L’efficacia del decreto liquidità è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Vediamo prima di tutto l’articolo 1 del decreto, che si occupa della liquidità alle imprese e ai professionisti.

Il comma 1 dice che per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. (la società del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario) concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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Decreto Liquidità: caratteristiche dei prestiti

Come funzionano? Cosa coprono?

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate a queste condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;
c) l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa. Per la verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Se la medesima impresa, o il medesimo gruppo quando l’impresa è parte di un gruppo, è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi dei finanziamenti si cumulano.

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
1) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Le suddette percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento;

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Le commissioni

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto liquidità, per capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

Procedura per il rilascio del credito

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato – ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa non ha ancora approvato il primo bilancio – si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., (fermo che i soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze):
a) l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

Il ruolo della Commissione Europea

Al Comma 11 si dice che  “In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’, condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L’articolo 2 del Decreto Liquidità si occupa delle “Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese”.

L’articolo 10 tratta di “Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione”. La situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.
Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, il decreto liquidità prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:
1) proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’ emergenza epidemiologica. Vale a dire, i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 sono prorogati di sei mesi.
2) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo.

Decreto Liquidità: chiarimento sui 600 euro per gli iscritti a Inarcassa e Cassa Geometri

Un salto all’articolo 34, che fornisce un chiarimento sul divieto di cumulo pensioni e redditi. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (indennità di 660 euro per i professionsiti iscritti alle casse di previdenza private), i professionisti devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente; inoltre non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

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Decreto Liquidità, cosa dice del Fondo Gasparini?

Per ora, poco. Tornando indietro, all’articolo 14 si parla del Fondo Gasparini per i lavoratori autonomi. La norma sarà finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Siamo arrivati all’articolo 18. Al comma 1 si dice che Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto liquidità, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per aprile 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’imposta sul valore aggiunto.

Sono sospesi, sempre per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Comma 2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto liquidità, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’imposta sul valore aggiunto.

Sono sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Comma 3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, dopo il 31 marzo 2019.

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Termini agevolazioni prima casa

Chiudiamo con la segnalazione della proroga dei termini per l’acquisto della prima casa. I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

foto: istock/Deagreez

Redazione Tecnica

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