Il 20 marzo 2020 sono state pubblicate dal Mit delle linee guida, in forma di protocollo di regolamentazione per il contrasto alla diffusione del covid-19 nei cantieri edili, condivise con ANAS S.p.A., RFI, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL.
Dall’inizio della situazione di emergenza esce, pertanto, il primo documento di carattere generale emanato da un ministero e contenente delle indicazioni applicabili ai cantieri edili in corso e fatta salva la possibilità che il governo intervenga con successivi provvedimenti di carattere generale come in effetti è avvenuto in data 21 marzo con un provvedimento di carattere nazionale per la chiusura della quasi totalità delle attività produttive e, nella stessa data, con un provvedimento della Regione Lombardia che ha previsto anche la chiusura dei cantieri.
Coronavirus, le linee guida del Mit nei cantieri
Quindi dalla notte del 21 marzo fino al 3 aprile tutti i cantieri della Lombardia e la quasi totalità dei cantieri nel resto del Paese saranno chiusi ad eccezione di quelli relativi all’installazione di impianti elettrici, idraulici, antincendio, climatizzazione e distribuzione del gas.
Leggi anche: Coronavirus, studi professionali e cantieri: vale il Decreto o l’Ordinanza?
Le linee guida emanate dal Mit, pertanto, troveranno applicazione (fino al 3 aprile) solo per un numero molto limitato di cantieri che potranno continuare a svolgere i lavori già avviati.
Il documento è strutturato in alcune parti che contengono indicazioni di carattere generale e altre più specifiche che interessano le attività di cantiere.
Cosa prescrive il documento?
Per quanto riguarda le raccomandazioni generali è richiesto che:
– sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
– siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezzanell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;
– siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
– si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
* NOVITÀ! Coronavirus, edilizia e professionisti: come gestire il lavoro? 5 webinar gratuiti *
Seguono ulteriori raccomandazioni, in linea con quelle rivolte a tutti i cittadini, sull’insorgere di casi sospetti, sulle relative procedure da osservare, sul rispetto delle disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, sull’obbligo di informazione e comunicazione dello stato di salute.
Come sospendere i lavori
A questo punto, per i cantieri non soggetti al blocco per decreto o ordinanza si pone il problema di identificare le condizioni che consentirebbero, all’esecutore dei lavori, di chiedere e ottenere la sospensione dei lavori senza il rischio di incorrere nel diniego o nell’applicazione delle penali.
Questa fattispecie è riconducibile alle motivazioni generali che regolano la possibilità di interrompere i lavori quando l’esecutore si trova nell’impossibilità, indipendente dalla sua volontà o dai suoi comportamenti, di poter garantire il rispetto dell’applicazione delle misure richieste (in questo senso si tratta di quelle di prevenzione del rischio di contagio per il covid-19).
In questo senso le linee guida del Mit, nello specificare quali sono gli elementi ritenuti essenziali per assicurare la prevenzione del rischio contagio, individua, in modo puntuale, le motivazioni che possono consentire la sospensione dei lavori qualora ci si trovi nell’impossibilità di poter garantire la loro piena attuazione; queste condizioni sono:
– la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini);
– l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze;
– circostanza di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni;
– nei casi in cui vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili;
– indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.
Approfondisci con: Coronavirus: 100 milioni di euro per Architetti e Ingegneri
Quindi nell’ipotesi che dovessero ricorrere una o più delle condizioni elencate l’esecutore, sia pure dando comunicazione alla stazione appaltante, è tenuto a disporre la sospensione dei lavori e non potrà, per questo, essere passibile di applicazioni di penali per i ritardi che si potrebbero verificare rispetto al termine contrattuale fissato dal contratto di appalto.
In ogni caso la ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Le misure specifiche per i cantieri
Il documento del Mit è strutturato, dopo le indicazioni di carattere generale, in un successivo elenco più specifico e relativo alle funzioni principali che interessano le attività da svolgere e che sono riportate nello schema seguente:
Tutte le misure prevedono la necessità, da parte del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori di aggiornare e integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento in funzione della situazione del cantiere, dell’organizzazione delle lavorazioni e delle eventuali disposizioni normative intervenute.
Con riferimento alle attività e funzioni indicate nella tabella si riportano, di seguito, le specificazioni di dettaglio.
Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
Le raccomandazioni interessano:
– individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita con percorsi e tempistiche definite al fine di limitare le possibilità di contatto con il personale del cantiere;
– permanenza a bordo degli automezzi degli autisti con divieto di accesso ai locali chiusi presenti in cantiere (uffici, servizi);
– installazione di servizi igienici separati per fornitori/personale esterno con adeguato programma di pulizia e sanificazione periodica;
– rispetto delle distanze delle persone durante le operazioni di carico e scarico;
– nel caso il datore di lavoro abbia predisposto un servizio di trasporto per i lavoratori dovranno essere osservate tutte le prescrizioni in materia di distanze, protezioni e contatti dei passeggeri con pulizia continua del veicolo.
Potrebbe interessarti: Sottotetto abitabile, quando può essere volume tecnico?
Pulizia e sanificazione del cantiere
Devono essere osservate le seguenti cautele:
– pulizia e sanificazione, assicurata dal datore di lavoro, degli spogliatoi, servizi, uffici, mensa e altri locali chiusi che devono essere utilizzati con accessi controllati per evitare affollamento e contatti delle persone; nelle pulizie vanno inclusi anche i mezzi con cabine di guida o manovra;
– pulizia di strumenti e attrezzi di lavoro prima e dopo l’utilizzo giornaliero con fornitura di specifico detergente per il personale da usare prima dell’inizio e alla fine della giornata;
– verifica e controlli periodici dell’avvenuta pulizia e sanificazione dei locali e di tutte le aree esposte;
– nel caso di accertamento di persona contagiata da covid-19 la pulizia e la sanificazione andrà eseguita in conformità con quanto disposto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute anche in materia di prodotti da utilizzare;
– la frequenza delle operazioni di pulizia e sanificazione (che dovranno rispettare i necessari protocolli di sicurezza per gli operatori impegnati) sarà stabilita dal datore di lavoro di concerto con il responsabile del servizio di protezione e prevenzione e i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.
Precauzioni igieniche personali
Tutte le persone presenti in cantiere dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
– ripetuti lavaggi delle mani con prodotti e detergenti a base alcolica da effettuare anche più volte nel corso della giornata;
– resta onere del datore di lavoro provvedere al rifornimento e alla messa a disposizione dei prodotti necessari.
Dispositivi di protezione individuale
È richiesto l’utilizzo dei seguenti dispositivi e relative precauzioni:
– utilizzo delle mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
– il datore di lavoro provvederà al reperimento e messa a disposizione di tutti i materiali e dispositivi necessari;
– nel caso sia necessario eseguire lavorazioni che richiedano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso, oltre che della mascherine anche di guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc… conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
– il datore di lavoro si dovrà assicurare che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento.
Leggi anche: Bonus mobili, come dimostrare la data di inizio lavori di ristrutturazione?
Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatori, uffici, servizi)
La gestione di questi spazi dovrà essere eseguita con le seguenti raccomandazioni:
– accessi controllati (per garantire la distanza interpersonale), frequente ventilazione dei locali, riduzione del tempo di sosta; nelle condizioni in cui questo è possibile e consentito dalle norme, evitare l’uso degli spogliatoi;
– il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
– sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.
Organizzazione del cantiere
È necessario osservare le seguenti indicazioni:
– al fine di evitare o limitare al massimo i contatti o le condizioni di lavoro ravvicinate il datore di lavoro, di concerto con i soggetti delegati e le rappresentanze dei lavoratori, dovrà disporre adeguate turnazioni del lavoratori, eventuale riorganizzazione del cantiere, modifiche al cronoprogramma delle lavorazioni, nuova articolazione degli orari di cantiere, in modo da facilitare il determinarsi di condizioni di lavoro in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza e prevenzione delle occasioni di contagio.
Procedura per la comparsa dei sintomi in cantiere
Nel caso si manifesti la presenza di una persona sintomatica in cantiere si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
– nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
– il datore di lavoro dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Approfondisci anche: Coronavirus e infrastrutture, stop a tutti i cantieri
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria viene esercitata con le seguenti precauzioni:
– deve verificare le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
– vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia e la sorveglianza va svolta in modalità ininterrotta;
– nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
– il medico competente segnala tempestivamente al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento