Coronavirus, come chiudere un cantiere edile

Il Coronavirus può portare alla chiusura del cantiere edile? Quali procedure dobbiamo seguire? Valgono sia per gli appalti sia per i lavori privatI? La discussione è in atto

Si discute sulla chiusura o meno dei cantieri in questo periodo di emergenza sanitaria. L’Ance ha chiesto al Governo un provvedimento che imponga la chiusura. Ma tutto tace da parte dell’esecutivo. Leggi l’articolo “Coronavirus: i cantieri stanno chiudendo” .

Anche se per ora non c’è un decreto del Governo sulla chiusura o meno dei cantieri, l’Ance ha elaborato, l’Ance ha pubblicato la quarta Guida per le imprese e i cantieri aggiornata al dpcm 11 marzo. La Guida contiene un fac-simile di Comunicazione di sospensione dei lavori da inoltrare a Direzione Lavori e Committente e quella da inoltrare al Comune. Contiene anche fac-simile per sospensione lavori pubblici (in riferimento al Codice Appalti). La puoi scaricare qui.

Coronavirus, chiudere i cantieri? Per ora, per il Governo è NO

Nel dpcm dell’11 marzo, che elenca le attività che devono essere aperte e quelle che devono essere chiuse per l’emergenza Coronavirus, non si parla mai esplicitamente di cantieri e imprese edili. Si parla però di attività produttive (cioè “qualsiasi attività che mira alla produzione di beni o servizi a prescindere da interventi sulle materie prime”) che non sono obbligate a chiudere. Per le attività produttive si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali:
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Per gli spostamenti dovuti a motivi di necessità (lavoro, salute, rifornimento di cibo), come noto, si dovrà procedere attraverso l’autodichiarazione (la trovi qui).

Coronavirus, come chiudere i cantieri

Come anticipato sopra, e anche se per ora non c’è un decreto del Governo sulla chiusura o meno dei cantieri, l’Ance ha elaborato la quarta guida delle indicazioni operative che fornisce alcuni chiarimenti per il settore delle costruzioni. La guida contiene proprio le indicazioni utili a evitare che dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

La quarta Guida Ance tratta di tanti argomenti, sia di edilizia privata dia di appalti, richiede ammortizzatori sociali e aiuti alle imprese (che sono contenuti nel decreto economico). In particolare, la Guida dà le indicazioni su come eventualmente chiudere il cantiere, anche in in linea con le richieste dic chiusura del Presidente Ance.

Di seguito riportiamo i fac simile per sospendere i lavori (privati e appalti) e la parte relativa alle terre e rocce da scavo. Per approfondire tutto, consulta la Guida Ance.

Coronavirus: come sospendere i lavori edili (opere eseguite per un committente privato)

Moduli per chiedere la sospensione del cantiere

La quarta guida Ance è stata realizzata soprattutto alla luce del dpcm 11 marzo. Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, contiene a pagina 6-7 indicazioni il modulo fac-simile per richiedere la sospensione dei lavori Direttore lavori e Committente e a pagina 8-9 il modulo fac-simile per la richiesta al Comune.

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI da inoltrare a Direzione Lavori e Committente

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (da inoltrare al Comune)

La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.

Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.

In ogni caso alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune un’ulteriore comunicazione.

Coronavirus: come sospendere i lavori edili (Appalti)

Modulo per chiedere la sospensione del cantiere

Ecco fac-simile di richiesta di sospensione lavori ex art. 107 del Codice dei Contratti, da integrare e/o modificare secondo le esigenze del caso. Lo trovi a pagina 31-32 della quarta guida Ance.

Richiesta di sospensione lavori ex art. 107 del Codice dei Contratti

Terre e rocce da scavo

Il DPR 120/17 relativo alla disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo prevede, al termine dell’esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo – DAU ai sensi dell’art. 7.

Il termine di presentazione della DAU è indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a seconda della tipologia dell’opera) è ed un termine perentorio, che può essere oggetto di istanza proroga da presentarsi prima della sua scadenza.

Per i cantieri non soggetti a VIA – AIA e per quelli soggetti a VIA – AIA con volumi di scavo sino a 6000 mc il termine di proroga ordinario massimo è di 6 mesi ed è accordabile per circostanze “sopravvenute, impreviste o imprevedibili” (art. 21 DPR 120 /17). Si evidenzia che se la proroga non è concessa il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale.

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Foto: istock/DutchScenery

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Redazione Tecnica

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