I Minimi tariffari non sono inderogabili: la Cassazione NON ha detto il contrario

La Corte, nella sentenza 451/2020, ha applicato – correttamente – le leggi in vigore quando il fatto giudicato è avvenuto (negli anni ’90)

Carlo Lanza 28/01/20

Riporto di seguito gli incipit di alcuni articoli usciti settimana scorsa a seguito della pubblicazione della sentenza della Cassazione n. 451/2020, a proposito dei minimi tariffari.

Ediltecnico (questo sito). Professionisti tecnici, nel privato i minimi tariffari sono inderogabili. E la maggiorazione del 25% in caso di commesse svolte in modo parziale, va sempre riconosciuta al progettista. Nel pubblico invece? Ecco tutti i dettagli” (qui il link all’articolo)

Edilizia e territorio.Nei lavori privati l’onorario di architetti e ingegneri previsto dal Dm 143/1949 non può subire sconti e in caso di revoca dell’incarico spetta anche la maggiorazione del 25%. Architetti e ingegneri che si vedono revocare l’incarico a metà dell’opera hanno sempre diritto al pagamento della parcella a tariffa piena, aumentata del 25% come indennizzo per essersi visti sospendere la commessa. La sentenza – destinata a fare rumore – è stata depositata dalla Cassazione lo scorso 14 gennaio (n.451/2020, …” (link all’articolo)

Ingenio.Compensi di architetti e ingegneri: pagamento pieno più 25% di indennizzo se l’incarico viene revocato a metà. In una recente e importante sentenza, la Corte di Cassazione interviene sui compensi dei progettisti (architetti e ingegneri), piantando precisi paletti su tariffe minime e maggiorazioni” (link all’articolo)

Minimi tariffari, cosa dice la sentenza 451/2020

La sentenza di cui si parla (Cassazione, n. 451/2020) riguarda un contenzioso nato negli anni novanta quando era vigente la sola normativa dettata dalla Legge 143 del 1949 le cui tariffe erano state definite come inderogabili dalla Legge 340 del 1976. La Corte quindi applica correttamente quanto contenuto in quelle leggi per i fatti che si sono verificati nel momento in cui le stesse erano vincolanti.

Minimi tariffari: quando sono stati abrogati

È necessario ripercorrere quanto è avvenuto negli ultimi anni. Nel 2006, con il Decreto Bersani/Visco, viene abrogato il principio di inderogabilità per tutti i contratti professionali. Nel gennaio 2012, con il Decreto Monti, sono abrogate definitivamente tutte le tariffe.

Tutte le prestazioni commissionate o svolte successivamente al 2012 non possono più fare riferimento cogente a norme abrogate, ma solo a condizioni contenute in specifici contratti e preventivi.

In sintesi, oggi, nelle attuali condizioni normative, non è possibile applicare né il principio dei minimi inderogabili né tanto meno appellarsi alle norme contenute nella tariffa del 1949.

Minimi tariffari, la situazione attuale

La sentenza non ha dunque nessun interesse nell’attuale momento storico. La situazione di oggi, nonostante la sentenza, è questa.

Ogni incarico professionale deve essere corredato da un preventivo e da un accordo contrattuale che definisce tutti i criteri di valutazione degli onorari.

Ai giudici, e solo a loro, è dato oggi il compito di applicare, nel preciso caso di mancanza di preventivo contrattuale, esclusivamente il Decreto 140 del 2012, che sostituisce ogni altro provvedimento abrogato: esso non prevede alcun principio di inderogabilità (7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa) o possibilità di risarcimento per incarichi interrotti o parziali (5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta).

Gli stessi criteri si applicano agli altri due Decreti riferiti esclusivamente ai corrispettivi riguardanti i lavori pubblici (Decreto 143 del 2103, poi sostituito dal Decreto “Parametri” del giugno 2016) che hanno preso il posto del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001, anch’esso abrogato dal 2012.

Per di più questi Parametri sono definiti come “base di gara”, oggetto di offerta per l’affidamento di incarichi professionali, soggetti a ogni tipo di ribasso secondo i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e quindi esclusi da qualsiasi inderogabilità. Nessun cenno alla sospensione di incarico.

NB. Citare oggi come ancora valido il principio di inderogabilità (di quale tariffa, visto che sono state tutte abrogate?) e sostenere come applicabile una norma non più vigente è fuorviante per i professionisti che rischiano di pretendere il rispetto di condizioni inesistenti andando incontro a brutte figure e perdite di tempo e onorabilità.

Nota a margine (per avvocati e cultori della materia)

Altra questione potrebbe essere quella relativa al contenuto di quella sentenza sul quale potrebbero essere fatte alcune considerazioni.

Se, come pare emergere dalla sua lettura, si tratta di una prestazione relativa a un piano di lottizzazione rigettato dall’amministrazione comunale, tale prestazione e i relativi compensi non sono oggetto della Tariffa ex lege 143/1949, se non come valutati “a discrezione” ai sensi dell’articolo 5, presumibilmente definiti e descritti secondo i criteri contenuti nella Circolare Ministero LL.PP. 10 dicembre 1 969, n. 6679 che propone un sistema di calcolo per le prestazioni di tipo urbanistico.

Quindi, stando a quanto affermato dalla Legge 340/1976 (“I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L’inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all’articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143”), i valori desunti da quella circolare sono esclusi dalla inderogabilità e sono quindi sempre stati derogabili.

Sempre in relazione alla caratteristica di essere un compenso definito “a discrezione”, la norma contenuta nella Legge 143/49 relativa agli incarichi interrotti o parziali precisa, agli articoli 10 e 18, che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell’allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell’art. 10”, escludendone l’applicazione ad altre forme di valutazione dei corrispettivi, a vacazione, a discrezione o a misura.

Carlo Lanza

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