Bonus facciate, anche per professionisti e lavoratori autonomi

Sì alla detrazione al 90% facciate per la pulitura o tinteggiatura esterna delle facciate, escluse però le superfici vetrate e se si rifà l’intonaco si deve fare anche il “cappotto”.

Lisa De Simone 12/12/19
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Niente agevolazioni per gli immobili isolati e per quelli rurali o industriali, ma in compenso il bonus facciate viene riconosciuto anche a imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi, seppure con aliquota ridotta.

Queste le novità contente in un emendamento dei relatori alla legge di Bilancio che riscrive l’articolo 25 dedicato, appunto, al bonus facciate, tracciandone più nettamente i confini.

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Solo città e zone residenziali

Per prima cosa, dunque, si limita l’applicazione della nuova agevolazione gli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, vale a dire agli agglomerati urbani e alle zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Niente agevolazione, quindi per le villette isolate, le abitazioni rurali e gli immobili per uso industriale.

Niente sconto per le vetrate

Quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo precisa che sono ammessi al beneficio fiscale articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. No, quindi, alla detrazione se si deve intervenire su superfici vetrate.

Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?

Nuovo intonaco solo con il “cappotto”

Arrivano poi disposizioni di coordinamento con la detrazione per risparmio energetico. La proposta dei relatori precisa infatti che nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di semplice ritinteggiatura, ma sia necessario rifare oltre il 10 per cento dell’intonaco, il bonus facciate è ammesso solo se si fa il “cappotto”, ossia solo se solo se si raggiungono gli standard di risparmio energetico che danno diritto all’ecobonus al 75%.

La norma fa infatti espresso riferimento al Decreto Legislativo 26/06/2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e ai requisiti di trasmittanza termica previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010. A vigilare l’ENEA ch potrà anche effettuare controlli a campione sui condomini che chiedono l’agevolazione.

Il bonus per professionisti e autonomi

Infine, come detto, il bonus facciate alle condizioni appena viste viene esteso anche ai contribuenti titolari di partita IVA, ossia ai soggetti titolari di reddito d’impresa e ai titolari di reddito di lavoro autonomo. In questo caso, però, la detrazione si applica nella misura 50%.

Stop dal 2020 allo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto a ecobonus o sismabonus. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che cancella la possibilità di cedere il proprio credito d’imposta ai fornitori ottenendo in cambio lo sconto equivalente direttamente sul corrispettivo da pagare per i lavori. La norma introdotta in primavera con il Decreto Crescita, era stata ampiamente criticata dalle associazioni dei piccoli produttori e commercianti, ma stava comunque prendendo piede.

Bonus facciate, le soluzioni: l’intonaco termico

Come funziona il bonus

Secondo quanto prevede il testo del decreto Crescita i contribuenti che hanno diritto alle detrazione per gli interventi di efficienza energetica e per quelli di consolidamento degli immobili, possono optare, al posto del loro utilizzo, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore.

Lo sconto viene riconosciuto al momento del pagamento, pagamento che deve essere effettuato con il bonifico dedicato. Il provvedimento chiarisce infatti che l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In pratica il venditore/fornitore emette la fattura con il prezzo pieno, Iva compresa, ma il bonifico sarà ridotto dell’importo corrispondente alla detrazione.

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Operazione ammessa fino a fine d’anno

L’emendamento che cancella queste norme è stato approvato in Commissione. Se passerà anche l’esame dell’Aula la norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Di qui a fine anno, quindi, c’è ancora tempo per accettare le offerte di sconto che proprio in queste ultime settimane si stanno moltiplicando soprattutto per quel che riguarda gli infissi.

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