Nell’ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia, le recenti modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 20, lettera “h”, punti 1, 2 e 3 del testo della legge 55/2019 all’articolo 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 costituiscono il nuovo riferimento normativo che definisce le soglie e le tipologie di affidamento per tali fattispecie.
In particolare le nuove prescrizioni normative prevedono:
- per i lavori di importo pari o superiore a 000 euro e inferiore a 150.000 euro oppure per i servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice si può procedere con affidamento diretto con valutazione di almeno 3 preventivi (ove esistenti) per i lavori e 5 preventivi per servizi e forniture – i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta con esclusione dell’acquisto o noleggio dei mezzi per i quali si applica la stessa procedura;
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si procede con la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice (senza previa pubblicazione del bando) con la consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto del criterio della rotazione e con pubblicazione finale dell’esito della procedura che deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati;
- i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro possono essere affidati mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice (senza previa pubblicazione del bando) con la consultazione di almeno 15 operatori economici anche in questo caso nel rispetto del criterio della rotazione e con pubblicazione finale dell’esito della procedura che deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati;
- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria si applicano le procedure di cui all’articolo 60 del codice (procedure aperte) e con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.
Rispetto alle precedenti statuizioni normative si tratta certamente di una estensione degli importi cui applicare le procedure semplificate, elemento che dovrebbe favorire la velocizzazione dei tempi di affidamento per una serie di contratti pubblici sia di lavori che di servizi e forniture ma che comporta anche una maggiore criticità per quanto riguarda l’applicazione dei principi di apertura delle gare a tutti gli operatori con i necessari requisiti.
Si rileva che le modifiche appena descritte intervengono sulle procedure di affidamento e non sui criteri di valutazione delle offerte che restano quelli definiti:
- dall’articolo 36, comma 9-bis del codice;
- dall’articolo 95, comma 3 del codice;
- dall’articolo 148, comma 6 del codice – per il settore dei beni culturali;
in cui sono specificate le condizioni per le quali deve o può essere utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nello schema seguente viene riportata una sintesi delle modalità di affidamento per importi sotto la soglia.
Si ritiene utile rilevare la necessità che le stazioni appaltanti procedano, nell’espletamento delle varie procedure, con la massima attenzione ai criteri di trasparenza, rotazione, verifica dei requisiti e del possibile frazionamento artificioso per tutte le fasi di affidamento previste.
La modifica, appena descritta, delle soglie di affidamento è stata introdotta, come già ricordato, dalla legge 55/2019 e rientra in quelle modifiche del codice la cui applicazione non è limitata in termini temporali (come altri interventi riportati nella stessa legge 55/2019) e quindi con un termine di applicazione che si identifica con quello del codice.
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