Bonus tende, proroga al 2020 delle agevolazioni per le schermature solari

Le detrazioni fiscali per le schermature solari sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2020

Monica Greco 21/11/19

La Legge di Bilancio 2020, come sappiamo, non dimentica le agevolazioni per tutti quei contribuenti che sostengono spese sempre con un occhio attento verso il rispetto del pianeta. Infatti, il legislatore nella Manovra, ormai in via di definizione, accende il riflettore anche sugli “eco” incentivi e interviene inserendo puntualmente norme e proroghe che possano sostenere i cittadini green.

Nello specifico la legge dispone la proroga al 31 dicembre 2020 per le spese sostenute per la  riqualificazione energetica e, tra il novero dei costi ammessi, come noto, rientrano anche le spese messe in atto per acquistare tende da sole, interne e esterne all’abitazione, installate per provvedere e migliorare le schermature solari dell’edificio.

Si tratta dei cosiddetti “Ecobonus” le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici disposte dal DL n.63/2013 prorogate e perfezionate dai diversi provvedimenti susseguitesi nel tempo. Anche la manovra 2020 mette lo zampino e adesso ci sarà tempo sino a dicembre 2020 per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65% spettante per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Che cos’è l’Ecobonus

L’agevolazione – disposta dall’articolo 14, commi 1 e 2, lettera b), del DL n.63/2013 – per la riqualificazione energetica degli edifici, conosciuta comunemente con il nome di Ecobonus, consiste in una detrazione fiscale che è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

La detrazioni d’imposta (valida ai fini dell’Irpef e dell’Ires) è pari al 65% e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, delle spese sostenute entro un limite massimo – che varia in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Con riferimento all’Ecobonus in commento, evidenziamo che l’agevolazione è quella prevista per le spese sostenute per interventi di schermatura solare e prevede una detrazione ridotta, pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018, nella misura massima di 60.000 euro. La detrazione spetta per le spese sostenute – tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019 – inerenti l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006.

La detrazione fiscale è stata oggetto di modifica nel corso degli anni, ecco il quadro di riepilogo della detrazione spettante, pari al:

  • 65%, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;
  • 50%, per le spese effettuate negli anni 2018 e 2019;
  • 50% per le spese del 2020, grazie alla manovra di fine anno.

Attenzione: La detrazione fiscale del 65% spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera, e per le prestazioni professionali.

Ricordiamo che la condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Importante sottolineare che il legislatore ha dettato regole, tempi e misure diverse e specifiche per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Leggi tutto quello che c’è da sapere sull’Ecobonus

Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2020

Ecco di seguito il dettaglio di quanto disposto in materia di riqualificazione energetica dalla manovra 2020, il legislatore grazie alle proroghe concesse permette di godere delle detrazioni fiscali anche per le spese del prossimo anno.

In particolare, c’è la proroga della detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per gli interventi di efficienza energetica, nonché per l’acquisto o posa in opera delle schermature solari di classe “M” fino a un valore massimo della detrazione di 60 mila euro.

Per gli interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, ricordiamo che la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018 e relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla “classe A” di prodotto.

Evidenziamo, ancora che la detrazione “Ecobonus” si applica nella misura del 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi o altri dispositivi indicati dalla norma.

La Legge di bilancio 2020 sopprime i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 e dispone anche la detrazione nella misura del 50% anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30 mila euro.

Schermature solari esterne

Ma quali sono le spese di “schermatura” per le quali spetta l’Ecobonus?

Facile rispondere a questa domanda, visto che il legislatore ha stabilito specificatamente che la riduzioni Irpef e Ires spetta per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del Dlgs n. 311 del 2006.

Prima di passare al dettagli per descrivere quali sono le schermature che possono fruire dell’Ecobonus, è opportuno ricordare che tutte le tende esterne sono sottoposte a marcatura CE obbligatoria dal 2006 e che tale identificazione è un requisito fondamentale e necessario per poter usufruire della detrazione in commento.

Sul sito ufficiale dell’Enea sono pubblicati tutti i requisiti tecnici specifici che devono possedere le diverse schermature solari per poter essere ammesse al beneficio. In particolare:

  • devono possedere, se prevista, una marcatura CE;
  • devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Ecco in tabella le schermature che possono fruire dell’Ecobonus:

Allegato “M” del Dlgs n. 311 del 2006
Tipologia

 

Marcatura CE Descrizione
TENDE ESTERNE UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE)
CHIUSURE ESTERNE UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE) ovvero persiane, tapparelle, veneziane, frangisole, chiusure tecniche e oscuranti.
ALTRE UNI EN 14501 Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione
DISPOSITIVI di PROTEZIONE UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato
ùUNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato

 

Beneficiari dell’Ecobonus

L’Amministrazione finanziaria individua quali beneficiari tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

Sono, dunque, ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.

Possono fruire dell’Ecobonus anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Se sostengono le spese per la realizzazione degli interventi, e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, possono godere dell’agevolazione:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Come ottenere la detrazione fiscale

Per ottenere l’Ecobonus occorre acquistare una schermatura solare, scegliendo una fra quelle elencate tra i prodotti aventi le caratteristiche disposte dall’allegato “M”.

Nella relativa fattura di vendita sarebbe opportuno che le informazioni sottoindicate fossero esposte in maniera espliciata:

  • riferimento alla Legge;
  • nome del prodotto;
  • superficie in Mq;
  • caratteristiche prestazionali (classe di prestazione energetica e requisiti tecnici);
  • dichiarazione di conformità alle “norme EN”.

Effettuato l’intervento di riqualificazione energetica di norma occorre trasmettere come sappiamo la “Scheda descrittiva dell’intervento” per via telematica direttamente dal sito web ENEA relativo all’anno in cui sono terminati i lavori.

Attenzione: l’attestato di prestazione energetica non è richiesto per acquisto e posa in opera delle schermature solari.

Ricordiamo, inoltre, che per godere dell’agevolazione in commento il relativo pagamento deve essere effettuato in caso di persone fisiche, ovvero prive da partiva iva, con bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento e precisamente con un bonifico cosiddetto “parlante” ovvero che contengono nella causale del bonifico le seguenti informazioni:

  • Riferimento alla Legge 296/2006 e successive modificazioni;
  • Codice fiscale del soggetto o dei soggetti che effettuano il pagamento se le fatture siano intestate a più persone;
  • Partita iva del beneficiario del pagamento;
  • Estremi fattura (cioè data e numero della fattura);
  • Codice fiscale del condominio e dell’amministratore, nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti condominiali di un edificio.

È opportuno conservare tutta la documentazione attestante la spesa e l’invio all’Enea. Le spese per le tende da sole o da interni diminuiscono le imposte da pagare a fine anno, in quota parte. Ecco, perché  la detrazione fiscale spettante deve essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi, tramite la relativa indicazione nel modello  730 o nel modello dei Redditi.

Inoltre, l’agevolazione dell’Ecobonus per la schermatura può diventare un vero e proprio “credito” cedibile ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, come vedremo nel paragrafo che segue.

Cessione del credito e sconto corrispettivo

Per gli interventi di schermatura solare, su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari, il credito che emerge in seguito alla fruizione della detrazione fiscale del 50% può essere ceduto:

  • per i contribuenti che rientrano nella “no tax area” a:
  • fornitori
  • altri soggetti privati, compresi
  • banche e intermediari finanziari
  • per i contribuenti che non rientrano nella “no tax area” a fornitori o altri soggetti privati, ma il credito non può essere ceduto a banche e intermediari finanziari

L’Ecobonus sotto forma di sconto: questa è stata la novità dal 2019. I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica possono scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di “sconto sul corrispettivo dovuto”, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.

Monica Greco

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