Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve essere redatto obbligatoriamente da tutti i datori di lavoro in appalto o in subappalto in caso di cantiere temporaneo o mobile, come determinato dal Titolo IV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve redigere in riferimento al singolo cantiere e al contrario del PSC, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che hanno dei dipendenti in qualunque forma contrattuale (sono esclusi soltanto i lavoratori autonomi) e che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro.
Inoltre il POS deve essere sempre presente in cantiere a disposizione degli attori del cantiere stesso (Direttore tecnico, capocantiere, CSE, datore di lavoro (DdL), lavoratori, lavoratori autonomi, ecc.) e degli organi di vigilanza. Si tratta sostanzialmente dell’insieme delle procedure di dettaglio, predisposte nel rispetto delle indicazioni del PSC e necessarie alla corretta realizzazione delle attività in cantiere dell’impresa.
Ma come funziona il caso della gestione del subappalto? Vediamolo in dettaglio.
POS, come si gestiscono i subappalti?
Il POS è la valutazione dei rischi delle attività che l’impresa esecutrice dovrà svolgere in cantiere, rispettando le indicazioni del PSC e analizzando dettagliatamente le fasi specifiche per la realizzazione di quelle determinate opere, rispetto alle proprie capacità organizzative, alle attrezzature a disposizione e al personale in forza.
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Il comma 4 dell’art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce che: “I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori”.
Inoltre il comma 3 dell’art. 101 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che: “Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione”.
Gli articoli precedentemente citati obbligano il DdL a redigere il POS prima dell’inizio dei lavori, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente (MC), e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il POS andrà poi consegnato dal DdL dell’impresa esecutrice al DdL dell’impresa affidataria, che a sua volta lo trasmetterà al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione (CSE).
Normalmente, quindi, è un documento che viene verificato almeno due volte: deve essere coerente con quanto riportato nel PSC e congruo con i contenuti del POS dell’affidataria.
Gestione dei subappalti, come funziona?
Si riporta un caso operativo ad esempio della procedura.
La direzione aziendale ha individuato la necessità di subappaltare parte delle lavorazioni per le quali è stata incaricata. Non avendo riscontrato elementi ostativi al subappalto inseriti nella procedura di gara, la stessa ha provveduto alla richiesta di nulla osta al subappalto previa verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, verificando sia l’avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo Artigiani, sia il curriculum aziendale di ogni singolo subappaltatore, in relazione alla tipologia del lavoro da svolgere, con particolare riferimento alle esperienze pregresse omogenee o similari.
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La direzione aziendale provvederà inoltre a verificare per tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi l’idoneità tecnico-professionale.
Il datore di lavoro trasmetterà alle imprese subappaltatrici tutta la documentazione della sicurezza relativa al cantiere in oggetto, inclusi i verbali delle decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al Coordinatore per l’esecuzione.
Vista inoltre la presenza contemporanea in cantiere di addetti dell’impresa e di addetti delle imprese subappaltatrici, è stata ravvisata la necessità di coordinare strettamente i rispettivi servizi di prevenzione e protezione, al fine di evitare tutti i possibili rischi derivanti da detta sovrapposizione. A tal fine, la direzione aziendale fornirà agli esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il PSC, il POS dell’impresa affidataria e il presente POS.
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In relazione all’incarico ricevuto, il titolare di ciascun esecutore (impresa subappaltatrice, lavoratori autonomi) verrà accompagnato dal personale incaricato dalla direzione aziendale presso i luoghi in cui verranno svolti i lavori, per un sopralluogo volto a rilevare i rischi specifici esistenti e quelli potenziali. Verrà poi redatto un verbale di sopralluogo, che verrà consegnato al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se presente) prima dell’inizio dei lavori dell’impresa subappaltatrice o del lavoratore autonomo.
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Guida ai Piani di Sicurezza 2.0
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Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro | 2019 Maggioli Editore
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