Il codice dei contratti prevede, all’articolo 31, comma 5, che il Rup possa svolgere mansioni coincidenti di progettista e direttore dei lavori (o direttore dell’esecuzione) in ragione di specifici limiti di importo, tipologia dei lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito da Linee guida ANAC.
Le Linee guida a cui si fa riferimento sono le n. 3/2017 (che costituiscono la seconda pubblicazione delle precedenti già emanate nel 2016) relative a “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
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RUP, entro quali limiti può essere anche progettista e direttore lavori?
In particolare al punto 9 (per i lavori) e al punto 10 (per i servizi e forniture) delle Linee guida n. 3/2017 sono riportate le prescrizioni che definiscono i limiti entro i quali possono essere svolte contemporaneamente tali mansioni in quanto “Le funzioni di Rup, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo oltre che tecnologico nonché nel caso di progetti integrali”.
Sulla base di questo assunto, pertanto, è stabilito che, nel caso di lavori, il Rup possa svolgere le funzioni congiunte di progettista e direttore dei lavori solo per lavori di importo pari o inferiore a 1.500.000 di euro mentre, per le forniture e i servizi, la possibilità di svolgere le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione sussiste solo per prestazioni relative a servizi e forniture di importo pari o inferiore a 500.000 euro.
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Incompatibilità tra progettazione e verifica del progetto
In ogni caso resta l’incompatibilità, prescritta dall’articolo 26, comma 7 del d.lgs. 50/2016, tra lo svolgimento dell’attività di progettazione e quello di verifica e validazione dello stesso progetto.
Condizioni inderogabili
Oltre ai limiti dell’importo appena riportati sia per i lavori che per i servizi e le forniture è necessario segnalare alcune condizioni che restano inderogabili nell’assegnazione di funzioni al Responsabile del procedimento:
- Il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività richiesta;
- esperienza triennale o quinquennale da valutare in ragione della complessità dell’intervento;
- specifica formazione acquisiti in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici;
- osservanza dell’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e l’esecuzione, per lo stesso intervento, dell’attività di progettazione.
Nel caso dei servizi e forniture oltre al limite dell’importo di 500.000 euro già segnalato, il direttore dell’esecuzione deve essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nei seguenti casi:
- interventi di particolare complessità sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che implicano interventi di diverse competenze specialistiche;
- interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o processi innovativi;
- ragioni legate all’organizzazione interna della stazione appaltante che rendono necessario il coinvolgimento di un’unità organizzativa diversa da quella del Rup potenzialmente designato.
Quando il RUP non può essere progettista e Direttore lavori?
In due casi:
Risultano, a questo punto, chiare le condizioni di fondo che impediscono al Rup di svolgere la funzione congiunta di progettista e direttore di lavori; si tratta di due situazioni specifiche riconducibili a motivazioni di natura qualitativa e quantitativa:
- nel primo caso il limite è fissato in ragione della complessità architettonica, ambientale, storico-artistica e tecnologica dell’intervento – la motivazione è chiaramente ispirata dalla considerazione che non interviene solo sui requisiti dello stesso Rup ma anche sulla difficoltà oggettiva legata alla gestione di questi interventi parallelamente all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- la seconda motivazione è legata ad un aspetto di natura economica in quanto viene fissata una soglia (1.500.000 euro per i lavori) e (500.000 per i servizi) che costituiscono il limite massimo da non superare affinché l’impegno del ruolo ulteriore assunto dal Rup non incida o possa esporre a rischi di vario tipo o entità.
Con la scelta di introdurre le limitazioni appena descritte si è anche voluta ribadire una linea di indirizzo più generale che vede, sempre più, il Rup diventare una figura centrale nel processo edificatorio e organizzativo della stazione appaltante e la cui attività prioritaria resta quella di servizio nei confronti dell’Amministrazione all’interno della quale, comunque, può esercitare anche un’attività aggiuntiva ma sempre entro limiti ben chiari in quanto si tratta sostanzialmente di un addendum rispetto all’ordinario.
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